[22/01/2010] News

Abbattimento volpi. Il Tar frena doppiette e allevatori

LIVORNO. La popolazione degli animali selvaggi rappresenta un problema da affrontare da parte di molti enti pubblici, ma l'abbattimento di volpi nelle zone di ripopolamento non rappresenta il prioritario metodo per contenere la specie, perché è comunque subordinato alla sperimentazione di metodi ecologici. E comunque i piani provinciali di abbattimento devono dar conto del previo esperimento di metodi ecologici e dell'inefficacia di detti metodi incruenti certificata dall'Infs.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Toscana proprio mentre in regione si sta approvando la nuova legge in materia venatoria (la commissione agricoltura del Consiglio regionale della Toscana ha licenziato ieri a maggioranza - con l'astensione del Pdl - le nuove norme e il testo sarà sottoposto al voto dell'aula la prossima settimana).

Con sentenza di questo mese, il collegio annulla il provvedimento della provincia di Siena che ha predisposto le iniziative volte al contenimento delle specie animali predatrici presenti nel suo territorio attraverso metodi ecologici ma anche attraverso l'abbattimento controllato di queste ultime.

La provincia di Siena sembra privilegiare il metodo dell'abbattimento, anche se nel provvedimento provinciale si afferma che sarebbe stato acquisito il parere dell'Infs di Bologna (territorialmente competente). Ma si fa riferimento a un parere relativo a un intervento simile e precedente, oramai non più valido per l'abbattimento in questione. Secondo il Tar sarebbe stato necessario acquisire "un nuovo motivato parere che tenesse conto degli esiti del precedente piano di abbattimento, eventualmente confermando la necessità di ricorrere a tale metodo cruento di controllo della popolazione volpina".

Nello scenario giuridico, in ogni caso, esiste il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche. Un contenimento che deve attuarsi con metodi ecologici quale certamente non è la caccia o l'abbattimento "non programmato".

Secondo la legge nazionale (a cui quella regionale vecchia e nuova deve attenersi) infatti l'uccisione attraverso piani di abbattimento è prevedibile, ma solo come soluzione finale o meglio quando i metodi ecologici siano stati accertati come inefficaci.

Solo qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) verifichi la non efficacia di tali metodi di contenimento numerico, le Province possono autorizzare i piani di abbattimento.

Dunque, è necessario che i piani di abbattimento diano conto del previo esperimento di tali metodi e che l'inefficienza sia certificata Infs.

E inoltre, in forza di quanto disposto nella legge regionale (ossia la 3/94 visto che la nuova non è stata ancora varata), la pianificazione faunistico - venatoria avviene mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori delle Province, con la conseguenza che i piani provinciali devono essere trasmessi alla Regione e da questa approvati.

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