[28/07/2009] News

Aggiornamento per la gestione dei centri raccolta rifiuti urbani: le istruzioni per lŽiscrizione allŽAlbo

LIVORNO. Dopo una prima emanazione, una revoca e una nuova riformulazione - Dm del 13 maggio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio - della disciplina sui centri di raccolta dei rifiuti urbani (che comunque rende univoci e validi su tutto il territorio nazionale i requisiti tecnici e gestionali del centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati), dal Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali arrivano di nuovo i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo - categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" - per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri.

Per iscriversi all'Albo, i soggetti che intendono gestire i centri di raccolta dovranno essere anche iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo. Dovranno poi dimostrare la dotazione minima di personale addetto, la loro qualificazione e l'addestramento (secondo determinate modalità individuata nell'allegato della delibera del Comitato) e dovranno nominare almeno un responsabile tecnico.

Inoltre dovranno avere e dimostrare il requisito di una determinata capacità finanziaria attraverso idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa (quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'Iva, patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta) o mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo un preciso schema (riportato in allegato alla deliberazione).

Per non dimenticare la prestazione di idonea garanzia finanziaria (presupposto per l'iscrizione) se non già a suo tempo presentata da parte di chi già è iscritto all'Albo. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attività e dell'attribuzione della classe d'iscrizione, i soggetti che intendono gestire i centri di raccolta dei rifiuti urbani (eco piazzole o stazioni ecologiche) dovranno allegare alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione dell'iscrizione una "dichiarazione dell'ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonché la popolazione servita dagli stessi". O in alternativa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali disciplina, inoltre, la situazione in cui il soggetto abbia già presentato la domanda, ma sulla base della vecchia delibera dell'anno scorso emanata sulla base dei requisiti e criteri previsti dal precedente decreto ministeriale dell'8 aprile 2008. Questi dovranno presentare apposita dichiarazione in carta libera alla Sezione regionale competente secondo il modello allegato alla delibera.

La disciplina originale, infatti,ha subito una sorta di sospensione a causa della revoca da parte dell'Albo della precedente deli­bera, su invito del ministero dell'Ambiente, dovuto a problemi di registrazione tardiva del Dm originale presso la Corte dei Conti.

Oltre a incrementare le categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta ( ne aggiunge altre tredici rispetto alle categorie previste dall'originaria versione del Dm 8 aprile 2008), la nuova versione del decreto ministeriale consente alle strutture autorizzate in base alle disposizioni delle Regioni (o degli altri Enti locali), ma non in linea con le nuove disposizioni tecnico-gestionali, di continuare ad operare fino al 18 gennaio 2010. A  partire da tale data, però,  le strutture dovranno adeguarsi e rispettare i nuovi parametri ambientali. Mentre quelle già in linea possono continuare a svolgere la loro attività senza necessità di ulteriore approvazione pubblica.

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