[24/02/2010] News

Raccolta rifiuti, il Tar precisa il rapporto tra comune e ditta appaltatrice

LIVORNO. Il sindaco può, con ordinanza contingibile urgente, imporre all'impresa di servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani di continuare la sua attività anche dopo la scadenza del contratto. Ma non può imporre la continuazione del servizio alle medesime condizioni pattuite nell'ambito del precedente rapporto contrattuale.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Sardegna che con sentenza di questo mese dà ragione al Consorzio di servizi e torto al Comune di Villanova Montelone.

Il sindaco, infatti, (così come è espresso nel testo unico degli enti locali di allora e anche dopo la modifica del 2008) può adottare tali tipi di ordinanze al fine "di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". E lo può fare anche, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ( perché negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in conformità alla dimensione dell'emergenza e all'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali).

Dunque il Sindaco di Villanova Montelone ha emanato le ordinanze "extra ordinem" proprio in considerazione dell'urgenza e quindi per assicurare la "prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di evitare gravi conseguenze all'igiene e alla sanità pubblica", ovvero "al fine di evitare il diffondersi di gravi emergenze sanitarie".

Ma lo ha fatto stabilendo che il corrispettivo dovuto fosse il medesimo già pattuito nell'ambito del pregresso rapporto contrattuale, il quale però comprendeva anche il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed altre attività minori.

Tale determinazione però, si risolve in un'ingiustificata imposizione al privato del prezzo del servizio, in contrasto con l'esigenza del giusto compenso e col principio secondo cui la potestà d'ordinanza deve, in linea di massima, limitarsi a imporre misure tali da comportare il minor sacrificio possibile per il destinatario.

 

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