
[02/03/2010] News
LIVORNO. La centrale elettrica che utilizza il gas derivato da un impianto di gassificazione, ma gas non depurato, in aggiunta a combustibile fossile, rientra nella disciplina sull'incenerimento? In particolare: si può parlare di impianto di coincenerimento?
Queste le domande della Corte finlandese (Korkein hallinto-oikeus) alle quali la Corte di giustizia europea ha risposto con una sentenza: la centrale elettrica va considerata nel suo complesso - ossia assieme all'impianto di gassificazione - come un "impianto di coincenerimento": «L'impianto di gassificazione e la centrale elettrica possono effettivamente essere percepiti come una sola entità, finalizzata allo scopo non più di ottenere un prodotto, ma di produrre energia».
Di conseguenza - e diversamente da quanto deciso nel 2008 dalla Corte di Giustizia europea sempre sul caso del Lahti Energia - la direttiva europea sull'incenerimento (2000/76) dovrà essere applicata e rispettata.
La Corte di Giustizia europea, infatti, sulla questione della centrale si era già pronunciata due anni fa con sentenza che escludeva dall'ambito d'applicazione della direttiva 2000/76 l'attività della centrale elettrica. Ma i presupposti al tempo erano diversi: il gas veniva depurato e poi utilizzato.
E poiché il gas prodotto nell'impianto di gassificazione doveva, a causa del processo di filtraggio nel depuratore, presentare proprietà analoghe a quelle di un combustibile fossile, l'attività della centrale elettrica non poteva rientrare nell'ambito della direttiva 2000/76 per il solo motivo che essa doveva impiegare un combustibile aggiuntivo generato a partire da rifiuti.
Adesso, però, il gas, ottenuto tramite trattamento termico di rifiuti nell'impianto di gassificazione, non è più depurato all'interno di tale impianto, ma è condotto in quanto tale alla centrale elettrica per essere ivi impiegato come combustibile aggiuntivo (nello specifico la Lahti Energia, ha reso noto che - contrariamente a quanto aveva indicato nella sua domanda di autorizzazione ambientale nonché nell'ambito dei suoi ricorsi dinanzi al Vaasan hallinto-oikeus ed al giudice del rinvio - essa non avrebbe realizzato più nell'impianto di gassificazione il suo progetto di depurazione del gas derivato dal trattamento termico dei rifiuti).
Dunque, quando il processo di produzione d'energia o del prodotto si concretizza e si completa solo al momento del trasferimento nella centrale elettrica di sostanze gassose derivate dal trattamento termico dei rifiuti nell'impianto di gassificazione, il complesso composto dall'impianto e dalla centrale deve essere considerato congiuntamente e ciò in forza del collegamento tecnico‑funzionale tra i due impianti.
In una situazione del genere, se si considera l'attività del solo impianto di gassificazione, il processo non consiste in un semplice procedimento di smaltimento di rifiuti tramite trattamento termico che, se le sostanze che ne risultano fossero in seguito incenerite, permetterebbe di qualificare un tale impianto come impianto di incenerimento.
E' pacifico che gli impianti di incenerimento e gli impianti di coincenerimento siano soggetti a regole differenti per quanto riguarda le condizioni di esercizio e i valori limite di emissione loro applicabili. Ma comunque sia, la differenza fondamentale fra i due tipi di impianti (secondo il disposto comunitario) sta nel fatto che un impianto di coincenerimeto ha come funzione principale quella di produrre energia o materiali a partire dai rifiuti ossia utilizzarli come combustibile "normale o accessorio" oppure sottoporli a un "trattamento termico a fini di smaltimento". Un impianto di incenerimento invece non assolve necessariamente a questa funzione perché pur essendo destinato al trattamento termico dei rifiuti non è detto che recuperi il calore prodotto dalla combustione.
C'è da dire infine che la nuova direttiva sui rifiuti specifica quando gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere compresi nelle operazioni di recupero: «solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009; 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008» indicando anche come deve essere calcolata l'efficienza energetica.