[12/03/2010] News

La cattura degli uccelli per la caccia di appostamento deve rispettare la direttiva ue

LIVORNO. La cattura degli uccelli utilizzati come richiami per altri volatili (i così detti presicci) nella caccia di appostamento deve rispettare la direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli. Lo ribadisce il Tribunale amministrativo della Lombardia, proprio mentre in parlamento si discute sulla nuova legge nazionale per la caccia.

Con sentenza di questo mese il Tar Lombardia annulla la delibera della Giunta provinciale di Como perché priva di indicazioni sulle ragioni di tale scelta.

La vicenda ha inizio proprio quando l'organo provinciale ha previsto l'attivazione di due impianti di cattura di uccelli selvatici per la caccia da appostamento fisso. Lo ha fatto, però senza un'istruttoria basata su effettive e reali necessità, indicante il numero di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

Nella deliberazione infatti si stabilisce di procedere alla cattura dei richiami vivi nei limiti previsti dalla legge regionale del 2006 (per un totale di 1.500 esemplari per la Provincia di Como), senza indicare le ragioni che avrebbero indotto l'amministrazione a reputare necessaria la cattura del predetto quantitativo. E senza stabilire il reale fabbisogno degli stessi, anche procedendo al computo dei richiami provenienti da allevamento

In tal modo si andrebbe contro alle previsioni del diritto comunitario (la direttiva che recentemente è stata ritoccata dall'Ue), che vieta, in via generale, la cattura di animali selvatici vivi. La quale prevede una deroga, che deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili delle giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua attuazione, sia per individuare i limiti quantitativi ritenuti necessari

Una violazione, fra l'altro, che non potrebbe essere giustificata nemmeno dal fatto che la legge regionale indicherebbe semplicemente il "numero di richiami di cui è autorizzata la cattura per provincia" e non il numero massimo di richiami vivi catturabili (come invece avveniva nella legge regionale precedente).

La direttiva sulla conservazione degli uccelli (che si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat) infatti, si pone come obiettivo quello della protezione, della gestione e della regolazione di tutte le specie di uccelli disciplinandone lo sfruttamento.

Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, la direttiva istituisce un divieto generale di commercializzazione e limita le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenendo conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni.

 

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