[22/03/2010] News

Tia e Tarsu: segnali di schiarita

GROSSETO. Qualche segnale di schiarita per i comuni sulla vicenda del passaggio da tassa rifiuti a tariffa arriva da Ifel, la fondazione per la finanza e l'economia di Anci, che ha dato la sua interpretazione su tempi e obblighi per l'immediato futuro. La questione si pone per l'accavallarsi di leggi, norme e deroghe che avevano finito per ingarbugliare a tal punto la matassa che non se ne vedeva più il capo.

La Tarsu sarebbe stata da ritenersi abrogata a partire dal 1 gennaio di quest'anno, con il definitivo avvio della tariffa,  ma con il decreto mille proroghe la scadenza è stata poi rinviata al prossimo 30 giugno 2010.

Ma la mancanza di provvedimenti normativi che chiariscano il quadro legislativo in vigore farebbero divenire illegittima comunque l'applicazione della Tarsu a partire dal 1° gennaio 2010.

Una tesi che, scrive Ifel in una sua circolare, «si basa su una interpretazione non condivisibile della normativa sul regime transitorio a suo tempo emanata in materia di passaggio al regime tariffario e del dettato del comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 29 gennaio 2006, n. 152 quando prevede che sino all'emanazione del regolamento attuativo della nuova Tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».

Quindi i comuni che ancora adottano la Tarsu sono legittimati a farlo perché scrive Ifel «nel decreto Milleproroghe si legge che in caso di mancata attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, cioè della nuova tariffa di igiene ambientale, potranno (e non dovranno), passare da Tarsu a Tia» e «Ciò appare come una evidente conferma che i due regimi, tenuti in vita transitoriamente, sono ritenuti legittimi ed applicabili».

Per i comuni che invece già hanno scelto il regime tariffario per il servizio rifiuti, Ifel considera gli aspetti che sono emersi dalla recente sentenza della corte costituzionale (la 238/2009) , che considera la TIA a tutti gli effetti un tributo comunale.

Sui i rimborsi dell'Iva versata e che alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale non avrebbe dovuto gravare sugli utenti, Ifel «consiglia di rispondere alle domande di rimborso in maniera argomentata e interlocutoria rinviando la soluzione del problema all'emanazione di una norma di legge o di un orientamento di prassi da parte del Governo o dell'Agenzia delle entrate.

Ma ricorda agli stessi comuni che devono deliberare entro il 30 aprile 2010 «le modifiche al Regolamento della TIA per renderlo congruente con la natura tributaria della tariffa e normare gli aspetti procedurali nel rispetto delle normative vigenti in materia di tributi locali».

Ifel sottolinea inoltre «che Il fatto che l'entrata derivante dalla TIA transiti attraverso il bilancio del Comune in quanto entrata propria comunale e che nello stesso bilancio sia previsto in uscita il compenso che deve essere erogato al Soggetto gestore non deve far dimenticare che con tale entrata dovrebbe essere coperto il 100% del costo del servizio, o una quota inferiore se il Comune ha adottato la tariffa in regime sperimentale».

Pertanto, conclude la circolare Ifel «è opportuno che nel documento (convenzione o contratto di servizio) che regola i rapporti tra Comune e Soggetto gestore sia individuato e regolato questo aspetto per responsabilizzare il soggetto gestore sull'attività di riscossione e garantire l'equilibrio economico del settore».

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