[05/05/2010] News

Raee, finalmente in vigore il decreto "uno contro uno"

LIVORNO. E' arrivato finalmente (dopo due anni di attesa) il regolamento attuativo sulle modalità di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) da parte dei distributori: il cosiddetto decreto uno contro uno (DM n. 65 dell'8 marzo 2010) è stato infatti pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 maggio ed entrerà in vigore il 19 maggio.

Il cosiddetto decreto uno contro uno (il vecchio dato indietro in cambio del nuovo) disciplina le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), e anche dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Dunque, detta regole e definizioni per la loro raccolta, per il trasporto e per il ritiro ai centri di distribuzione e non solo per i Raee domestici ma anche per quelli professionali.

Secondo quanto disposto dalla nuova norma, i distributori, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, devono assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchiatura che viene sostituita. E tali distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

I Raee dunque verranno prima raggruppati (identificata dal legislatore come una fase della raccolta dei rifiuti) dai distributori nei locali del proprio punto vendita o in altro luogo (risultante dalla comunicazione per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e secondo i determinate condizioni) e poi verranno trasportati presso i centri di raccolta. Nell'effettuare tali operazioni i distributori devono adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. E tale schedario integrato con i documenti di trasporto dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Nonostante tali obblighi, i "raccoglitori" e i "trasportatori" dei Raee sono esonerati dall'obbligo del Mud.

Inoltre i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee dovranno iscriversi all'Albo dei gestori ambientali. Però in sede di prima applicazione del regolamento, l'obbligo si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione. Un'iscrizione che deve ritenersi "validamente operante" fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.

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