[12/05/2010] News

Mancano le linee guida nazionali sull'eolico? Non costituzionali le scelte regionali sui siti

LIVORNO. Le Regioni non possono individuare i criteri generali delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti di energia eolica in assenza delle linee guida nazionali. Lo riafferma la Corte Costituzionale che con sentenza di questo mese dichiara incostituzionale la Legge regionale della Valle d'Aosta "Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive". In particolare nella parte in cui prevede che i Comuni possano individuare gli ambiti territoriali di insediamento degli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee guida adottate con deliberazione della Giunta regionale.

In vero è una disposizione nazionale (quella contenuta nell'articolo 12, comma 10, nel d.lgs. n. 387 del 2003) che attribuisce alle Regioni l'individuazione di specifici siti e aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali. Queste ultime dovrebbero essere adottate "in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali".

Ad oggi, però, le linee guida nazionali non sono state ancora emanate. Ed è proprio la loro mancanza che preclude alle Regioni di procedere a un'autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto. Nonostante che la disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica sia attribuita alla potestà legislativa concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.)

Anche la Regione Valle d'Aosta, pur in assenza di una specifica previsione nell'ambito dello Statuto è titolare di tale tipo di potestà. E dunque essendo titolare della potestà legislativa concorrente, è tenuta al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

Quindi in una logica di tale tipo - e in una situazione parecchio confusa a livello legislativo - la legge regionale della Valle d'Aosta viene dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché in contrasto con il principio fondamentale (fissato dall'articolo 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003) della necessità di linee guida nazionali entro le quali le regioni possono muoversi.

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