[14/05/2010] News

Qualità dell'aria, l'Italia cerca di adeguarsi all'Europa ma chiede deroghe

GROSSETO. Con il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri e che dovrà andare adesso alla conferenza unificata e alle commissioni parlamentari perché esprimano il loro parere, si modificano- dopo quella relativa ai rifiuti-  le  parti I, II e V del Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006) in merito alle procedure per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e la valutazione ambientale strategica (Vas) e anche una parte della disciplina in materia di inquinamento atmosferico.

Si tratta dell'ennesima modifica che ha caratterizzato il Codice ambientale anche per quanto attiene alle procedure di Via e Vas, oggetto anche di alcuni provvedimenti attualmente all'esame del parlamento.

Il testo relativo a Via e Vas non è ancora disponibile in rete ma secondo quanto riportato dal sito edilportale, uno dei principali punti di modifica riguarda la definizione di ambiente, che assume adesso il diritto di essere tutelato come tale e non come bene strumentale per la qualità della vita.

Novità anche per l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) che viene associata alla Via per le opere di competenza dello Stato, dove nel caso in cui la loro realizzazione ponga problemi inerenti alla tutela del patrimonio culturale, sarà richiesto il parere del ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Un obiettivo che sta alla base delle modifiche - come spiegava anche ieri in una nota il ministero dell'Ambiente- è quello di sveltire le pratiche e quindi per la Vas è stato proposto il ricorso al  silenzio - inadempimento, ovvero in caso di mancata risposta da parte dell'ente competente , il richiedente l'autorizzazione può ricorrere nei modi consentiti dalla legge.

Nella bozza- si legge ancora su edilportale- vi sono anche precisazioni riguardo alle emissioni inquinanti degli impianti, che devono essere determinate in sede di autorizzazione sulla base delle tecnologie disponibili e delle prescrizioni dei piani regionali di qualità dell'aria e sono previsti limiti all'utilizzo dei certificati verdi per la produzione di energia tramite incenerimento di rifiuti.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, le modifiche apportate al Codice ambientale - ha spiegato il ministro dell'ambiente, sono complementari a quelle introdotte da un altro decreto legislativo, che  recepisce la direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria , anch'esso approvato dal Consiglio dei ministri di ieri.

Entrambi i provvedimenti andranno in Conferenza Stato Regioni per poi passare all'esame del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Secondo quanto ha affermato il ministro Stefania Prestigiacomo «Si realizza in questo modo la prima parte dell'azione di contrasto dell'inquinamento atmosferico, che sarà a breve completata dal Governo italiano con il Piano anti-smog».

Il corposo schema di decreto di attuazione della direttiva europea sulla qualità dell'aria (146 pagine) si compone di 22 articoli, 16 allegati e 11 appendici, in cui si declinano le responsabilità tra Stato, Regioni ed enti locali per la valutazione delle componenti inquinanti e per la gestione delle conseguenti misure di protezione della salute.

La bozza di decreto per perseguire tali obiettivi, stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM 10; i livelli critici e le soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo e ossidi di azoto; il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni di PM2,5; e infine i valori obiettivo per le concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene oltre a i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e quelle di informazione per l'ozono.

Per la valutazione della qualità dell'aria si prevede una zonizzazione, intesa come una suddivisione del territorio nazionale effettuata dalle regioni e su cui vi sarà una valutazione da parte  del ministero dell'Ambiente. Queste zone e agglomerati, ridefiniti ogni cinque anni, devono essere espressione di spazi uniformi all'interno di ciascuna regione (ma possono essere anche sovra regionali) e la loro individuazione dovrà basarsi su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, quelle meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio.

Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione della qualità dovranno rispettare obiettivi di qualità previsti in uno specifico allegato (I) e la rete deve essere poi soggetta alla gestione o almeno al controllo pubblico da parte delle regioni o (su delega) delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le attività di pianificazione individuate per garantire il raggiungimento dei valori limite o i valori obiettivo sulla qualità dell'aria, dovranno tenere conto delle sorgenti di emissione, così da poter intervenire in modo mirato con le misure di contenimento

Per evitare le conseguenze della procedura d'infrazione avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per lo sforamento delle concentrazioni di Pm10 rispetto ai valori limite, la bozza di decreto prevede la possibilità di richiedere deroghe alla Commissione europea sugli sforamenti relativi a benzene, biossido di azoto, Pm 10.

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