[17/05/2010] News

Tutela ambientale: il principio di precauzione non puņ essere invocato sempre

LIVORNO. Per applicare una maggior tutela ambientale non sempre può essere invocato il principio di precauzione. Perché là dove esistono disposizioni normative riferite al caso concreto sono queste che vanno applicate anche se i parametri fissati sono meno restrittivi rispetto ad altri. Per il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar), infatti, il principio di precauzione non può essere invocato a supporto di scelte che «pur animate dal lodevole intento di apprestare un più elevato livello di tutela ambientale, risultano svincolate dai parametri fissati, in modo puntuale e preciso, dalle vigenti disposizioni normative di grado legislativo o regolamentare».

Ed è proprio per questo motivo che annulla il provvedimento della Provincia di Udine che ha imposto all'impresa intenzionata a recuperare rifiuti speciali non pericolosi da riutilizzare nella realizzazione di rilevanti e sottofondi stradali, i limiti più restrittivi previsti per la discarica - e non in materia di recupero rifiuti (contenuti nel Dm ambiente 5 febbraio 1998).

La difesa provinciale ha ritenuto che il proprio operato dovesse essenzialmente giustificarsi con riferimento al principio di precauzione, che governa l'intera materia ambientale, «in forza del quale non potrebbe consentirsi la formazione di rilevati e sottofondi stradali mediante l'utilizzo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non potrebbero neppure trovare ingresso in discarica».

Il principio di precauzione - che si differenzia da quello di prevenzione - è stato introdotto in Europa dal Trattato dell'Unione europea mentre, nell'ordinamento interno, è sancito dall'art. 3 ter del Dlgs 152/2006. Il legislatore italiano lo definisce come «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio ‘chi inquina paga' che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».

Si può dire, dunque che il principio di precauzione costituisca una politica di gestione del rischio la quale deve orientare l'adozione di scelte adeguate in materia ambientale, nei casi in cui le conoscenze scientifiche non escludono il carattere dannoso di una determinata attività.

Il principio di precauzione, infatti, imporrebbe l'adozione di misure di cautela per impedire il verificarsi di conseguenza dannose o pericolose «possibili ma non attualmente prevedibili».
L'applicazione del principio comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.

La portata del principio di precauzione dunque può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali o, ancora, l'adozione di misure cautelari, ma tutti casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.

Tale precisazione, del resto, si allinea a quanto enunciato dal legislatore del 2006 secondo cui i principi previsti dalla Parte prima del decreto 152/06 - tra i quali il principio di precauzione, -«costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente». Ne consegue che il principio di precauzione non può essere invocato quando il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato, - come nel caso in esame - puntualmente definito al legislatore nazionale sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove ("test di cessione") cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali.

Torna all'archivio