[06/08/2009] News

Anche la legge comunitaria 2008 si occupa di rumore

LIVORNO. Dopo la legge di conversione del decreto legge sulle misure straordinarie in materia di risorse idriche e ambiente  - che oltre ad affrontare le tematiche dei rifiuti, della risorsa idrica, delle energie e delle valutazioni ambientali si è occupata delle emissioni acustiche - anche la legge comunitaria del 2008 (ossia quella con cui l'Italia recepisce le varie direttive comunitarie) si occupa di inquinamento acustico.

La Legge, infatti, attribuisce una delega al Governo per riordinare la disciplina in materia di rumore. In pratica entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale (Legge Comunitaria 88/2009 pubblicata il mese scorso) il Governo dovrà emanare uno o più decreti per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico. Oltre che una serie di requisiti acustici per gli edifici e per la determinazione e la gestione del rumore ambientale.

Risultato: a partire dal 29 luglio gli alloggi realizzati dopo questa data potranno non essere in linea con i requisiti acustici fissati dal regolamento di attuazione della legge quadro sul rumore.

Secondo la disposizione contenuta nella legge comunitaria i futuri decreti dovranno essere emanati al fine di riordinare, coordinare e revisionare le disposizioni vigenti (con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge quadro sul rumore - la 447/1995 - e con quelle del decreto legislativo del 2005) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Dovranno, inoltre, definire i criteri per la progettazione, esecuzione e per la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, determinare i requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, (con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Ma in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti ( quella prevista all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447) non troverà più applicazione "nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi" costruiti dopo il 29 luglio (data della pubblicazione della legge comunitaria).

 

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