[07/06/2010] News

L’autorizzazione unica per gli impianti di produzione da energia rinnovabile spetta alle Regioni

LIVORNO. I Comuni non possono autorizzare certi tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili caratterizzati da determinate capacità di generazione, perché - secondo la legge nazionale - non ne hanno la competenza.

Lo afferma la Corte Costituzionale che dichiara illegittima la legge regionale del Molise "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise". In particolare nella parte in cui prevede che gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico siano autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali.

In vero è una disposizione nazionale (quella contenuta nell'articolo 12, comma 10, nel d.lgs. n. 387 del 2003) che affida alle Regioni o alle Province delegate il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attività (Dia) gli impianti stessi, unicamente quando la loro capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso decreto.

Prevede anche la possibilità di derogare alle soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali è applicabile la disciplina della Dia, ma solo con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

L'autorizzazione unica regionale quindi è sì derogabile a favore di procedure semplificate, ma limitatamente. Del resto la funzione dell'autorizzazione unica è quella di realizza una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che "resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita nell'ambito di una diversa materia".

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