[09/06/2010] News toscana

Esercizi pubblici, rumore e poteri del sindaco

LIVORNO. Sicuramente il sindaco può vietare l'esercizio di attività commerciali rumorose - con ordinanza contingibile e urgente - per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Ma lo deve fare quando il pericolo che intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale in qualche modo diffusa e non sulla base della posizione del singolo "nominativamente individuato". Per tutelare quest'ultima, infatti, l'ordinamento italiano offre la "tutela privatistica del codice civile in tema di immissioni".

Lo ribadisce il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (Tar) a proposito della questione riguardante un ristorante del Comune di San Gimignano.

Il sindaco del comune ha imposto l'utilizzo, con limitazioni di orario, dell'area esterna del ristorante per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ha disposto il ripristino della barriera vegetale sulla terrazza al fine di tutelare la privacy dei confinanti e il rispetto del "corretto uso della porta prospiciente via Berignano".

Ma la motivazione del provvedimento dopo aver premesso alcune considerazioni generali sulle problematiche connesse agli inconvenienti legati alla "convivenza" tra residenti e ristoranti - sopratutto in relazione ai disturbi da questi arrecati dalla musica e dai comportamenti inurbani degli avventori, specie quando l'attività viene svolta in spazi aperti - pur ammettendo la necessità di contemperare le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con le attività economiche, finisce per utilizzare argomentazioni che non dimostrano la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità.

Fra l'altro non risulta neppure che siano state rilevate - attraverso apposite misurazioni eseguite dalla'Arpat - emissioni sonore eccedenti i limiti di legge.

E' Il Testo unico degli enti locali che attribuisce al sindaco la possibilità in quanto "ufficiale del governo" di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana...".

Precisa anche che "in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti".

Comunque in entrambi i casi il provvedimento contingibile e urgente ha per suo presupposto il pericolo di grave danno che minacci il pubblico interesse a causa di una situazione di carattere eccezionale alla quale non si può far fronte con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento giuridico (e lo afferma anche il Consiglio di Stato nel 2007).

Quindi un provvedimento di tale natura non può essere adottato per tutelare la quiete e il riposo solo di taluni dei condomini che, affacciando le loro proprietà sulla corte dove viene svolta nella stagione estiva l'attività dell'esercizio, hannoo segnalato al comune l'inconveniente.

Anche perché a tale proposito nell'ordinamento esistono strumenti di natura civilistica. Nello specifico l'articolo 844 del Codice civile che affonda le sue radice nella tutela del diritto di proprietà e sul concetto della normale tollerabilità - e non solo del fattore rumore - ma anche di altra emissione.

In virtù di questo strumento "privato" il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti da un fondo vicino "se non superano la normale tollerabilità, avendo riguardo alla condizione dei luoghi".

 

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