[01/07/2010] News

Impianti eolici anche nelle zone agricole

LIVORNO. Gli impianti eolici possono essere collocati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) che con sentenza di questo mese precisa che la normativa regolamentare regionale sui piani regolatori per l'installazione degli impianti eolici si applica solo agli impianti di potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.

La vicenda ha inizio quando la società Fast wind si vede rigettare dal Comune di Castelnuovo della Daunia la Dichiarazione di inizio attività (Dia) per l'istallazione di un impianto di minieolico. In quanto la collocazione dell'aereogeneratore ricade in un area di classificazione inidonea regolamentata dal Prie (Piano regolatore per installazione di impianti eolici), nello specifico in zona caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo-faunistico. Il piano, infatti, stabilisce che "le opere non devono interessare lembi boschivi o coltivazioni arboree".

Sta di fatto però, che l'area interessata dall'intervento è agricola e dunque area in cui è possibile installare il minieolico.

Secondo il legislatore nazionale del 2003 (Dlgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") gli impianti eolici possono essere ubicati anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

In generale, la normativa attribuisce alle Regioni l'individuazione di specifici siti e aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali. Queste ultime dovrebbero essere adottate "in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali".

Ad oggi, però, le linee guida nazionali non sono state ancora emanate. Ed è proprio la loro mancanza che preclude alle Regioni di procedere a un'autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto. Nonostante che la disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica sia attribuita alla potestà legislativa concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.)

Comunque sia, secondo la disciplina del 2003 la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti a una autorizzazione unica, "rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico".

Ma nel caso del Comune pugliese ciò non è necessario. Le denunce di inizio attività si riferivano a pale eoliche che per le distanze intercorrenti e per gli altri elementi, tra i quali anche la previsione di separati punti di connessione alla rete elettrica gestita dall'Enel, non potevano assimilarsi ad un parco eolico.

E comunque, la società ha di fatto rinunciato all'installazione di sei delle suddette pale eoliche, per cui allo stato rimane in piedi solo la denuncia di inizio attività per una pala eolica con potenza inferiore a 1MW posta a distanza superiore a 2 kilometri dalla pala eolica qui in questione.

Torna all'archivio