[30/07/2010] News

Stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico: le competenze sono statali

LIVORNO. La descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi "geologici, idraulici e valanghivi", è materia esclusiva dello Stato: non rientra tra le competenze regionali neanche se sono attribuite dallo statuto speciale di autonomia.

Lo afferma la Corta Costituzionale che con sentenza di questo mese dichiara incostituzionale la disposizione della legge regionale del Friuli Venezia Giulia perché viola le competenze in materia di tutela di ambiente dello Stato.

La norma regionale "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio" è inserita nell'ambito della disciplina della tutela fisica del territorio. Si pone come obiettivo generale quello di garantire la tutela dell'incolumità delle persone, la preservazione dei beni, e la sicurezza delle infrastrutture, del patrimonio ambientale e culturale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio, dei beni e dei rischi connessi.

In particolare, la norma dopo avere stabilito che il quadro conoscitivo del territorio regionale sia delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo "geologico, idraulico e valanghivo", affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in varie aree a seconda del grado di pericolosità.

Però a livello statale esiste una disposizione contenuta nel Dlgs 152/06 che rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree.

Il piano di bacino è il piano territoriale di settore, è strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo. Attraverso il piano sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Tale piano contiene "il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico" e "delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali". Ma prevede anche l'individuazione e la quantificazione "delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause", l'indicazione delle "direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli",. E provvede pure all'individuazione "delle zone da assoggettare a specifici vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici".

Quindi una disciplina come quella della Regione Del Friuli Venezia Giulia si pone di per se in contrasto con quella di rango superiore e viola le competenze dello stato in materia di tutela ambientale previste dalla stessa costituzione (articolo 117 lettera s).

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