[02/08/2010] News

Le autorizzazioni: valore limitato nel tempo e carattere recissivo rispetto alle migliori tecniche disponibili

LIVORNO. Le autorizzazioni di attività particolarmente esposte al rischio di produzione di inquinamento e ora l'autorizzazione integrata ambientale hanno una durata limitata nel tempo (nello specifico 5 anni) e carattere recissivo ossia possono essere ulteriormente ridotte qualora siano nel frattempo intervenute variazioni sostanziali nelle migliori tecniche disponibili.

Lo ricorda il Tribunale regionale amministrativo della Lombardia (Tar) con riferimento alla questione relativa alla costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante la combustione dei rifiuti non pericolosi nel comune di Mantova.

La vicenda ha inizio nel lontano 1988 quando ancora non veniva rilasciata l'Aia (è stata infatti introdotta in Italia in seguito e in un primo momento solo per gli impianti esistenti). La Regione autorizzando il termovalorizzatore ha esercitato due funzioni all'epoca ancora distinte ma destinate in seguito a fondersi: da un lato l'autorizzazione al recupero energetico di rifiuti tramite combustione e dall'altro l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La prima autorizzazione ha una durata pari a 5 anni mentre la seconda è modificabile nel tempo in seguito all'evoluzione delle migliori tecniche disponibili nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

Se dunque una volta trascorsi 5 anni il valore dell'autorizzazione decade e il soggetto che ha realizzato l'impianto deve subire una verifica sulla base della nuova normativa tecnica, la stessa regola deve essere applicata nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata utilizzata per un corrispondente periodo di tempo.

Anche perché, considerando la natura degli interessi pubblici coinvolti come la salute dei cittadini, l'integrità dell'ambiente, non sembrano esservi ragioni per garantire un migliore trattamento alle autorizzazioni rimaste inutilizzate, indipendentemente dalla causa all'origine dell'inattività. E l'evoluzione normativa che ha unificato le due autorizzazioni in un'unica ha confermato questa impostazione.

In Italia è il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (così come modificato successivamente anche dal Dlgs 4/08) che ha recepito completamente la direttiva europea del 96 e ha previsto la disciplina per l'Aia. Con successivi Dm poi sono state indicate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per determinati settori.

La normativa comunitaria (e di conseguenza anche quella italiana), subordina l'attività di determinati impianti industriali a elevato potenziale di inquinamento (elencati negli allegati della direttiva tra cui le attività energetiche, quelle di produzione e trasformazione dei metalli, l'industria dei prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti, l'allevamento di animali) all'autorizzazione integrata: una particolare autorizzazione pubblica che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo, ma solo se vengono rispettate precise condizioni ambientali ossia l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (come quelle che permettono di produrre minori quantitativi di rifiuti, di utilizzare sostanze meno pericolose, eccetera); la prevenzione di gravi fenomeni di inquinamento; la prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti; l'efficace utilizzo dell'energia; la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle conseguenze; la bonifica dei siti inquinati.

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