[18/08/2009] News

Olio di petrolio e di paraffina: non pił utilizzabili come fitosanitari

LIVORNO. Mentre in Parlamento europeo si discute per la revisione della disciplina sui pesticidi continua il programma di lavoro sull'analisi delle sostanze attive dei fitosanitari. Stavolta è il turno dell'olio di petrolio (Cas 92062-35-6) e l'olio di paraffina. La Commissione europea con due decisione di ieri (e oggi pubblicate in Gazzetta ufficiale europea) non ha inserito l'olio di petrolio e quello di paraffina nell'apposito elenco delle sostanze attive contenute nella direttiva europea relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Dunque le sostanze non potranno più essere utilizzata come principio attivo nei prodotti fitosanitari perché nocive per l'uomo e l'ambiente. A partire da oggi (data di pubblicazione della decisione Ue) gli Stati membri non possono né concedere, né rinnovare le autorizzazioni all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze (salvo un periodo di moratoria concesso dallo Stato membro per consentire lo smaltimento) e quelle già concesse devono essere revocate entro il 17 febbraio 2010.

Nonostante le molte funzioni alcuni fitosdanitari possono comportare effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana. Possono permanere come residuo nell'alimento trattato, negli animali nutriti con questi alimenti, o addirittura nel miele prodotto da api esposte a queste sostanze. Possono cadere sul terreno e arrivare fino alle falde acquifere magari utilizzate per l'irrigazione dei campi o per l'abbeveraggio degli animali.

Quindi proprio perché sostanza potenzialmente pericolosa, gli effetti dei due tipi di olio sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati prima dalla Spagna e dalla Grecia (i due Stati relatori - il primo dell'olio di petrolio e l'altro dell'olio di paraffina -) e poi dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Secondo la disciplina comunitaria (direttiva 91/414/CEE) uno Stato membro può - durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva - autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'apposito allegato (il numero I della direttiva) e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima. Tutto ciò, però, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

Infatti, due appositi regolamenti (1112/2002 e 2229/2004) della Commissione fissano le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato. Tale elenco comprende sia l'olio di petrolio (CAS 92062-35-6) sia l'olio di paraffina (CAS 64742-54-7)

Esaminando i due tipi di oli il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni pervenute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che le sostanze attive possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sui lavoratori e sull'ambiente.

Lo Stato, però, può eventualmente concedere un periodo di moratoria per consentire l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l'olio di petrolio e di paraffina. Un periodo che comunque, non deve superare i dodici mesi per consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti l'oli rimangano disponibili agli utilizzatori per diciotto mesi dall'adozione della presente decisione.

 

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