[03/09/2010] News

L'Ue adegua le regole per il trasporto merci pericolose

LIVORNO. Per la prima volta le regole per rendere il trasporto di merci pericoloso più sicuro vengono adeguate al progresso scientifico e tecnico: è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi la direttiva che modifica quella del 2008 (in particolare gli allegati) relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La nuova direttiva entrerà in vigore fra venti giorni e gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno del 2011 per recepire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa Ue.

La modifica delle regole comunitaria si è resa necessaria proprio perché gli accordi internazionali da cui deriva sono stati modificati. La direttiva del 2008, infatti, rimanda a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, le quali vengono aggiornate ogni due anni. (La versione modificata di tali accordi si applica a decorrere dal primo gennaio 2011 con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2011).

La maggioranza degli Stati membri, infatti, è parte contraente dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (Adr), a quello per ferrovia (Rid) e dell'accordo europeo per vie navigabili interne (Adn). In pratica l'Adr, il Rid e l'Adn stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose. Dunque per armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti tali norme sono state estese anche al trasporto nazionale.

Non mancano però, le esenzioni e le deroghe. Per esempio, la direttiva non viene applicata al trasporto di merci pericolose in alcune circostanze eccezionali connesse alla natura dei veicoli o delle navi utilizzate o al carattere locale del trasporto. Così come non viene applicata al trasporto di merci pericolose effettuato sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate, tranne, però, nel caso in cui si parli di trasporto - sempre di merce pericolosa - effettuato da fornitori commerciali per conto delle forze armate.

Inoltre, nel caso in cui lo Stato membro sia privo di sistema ferroviario e non intenda crearne uno nell'immediato non vi è l'obbligo di recepire e attuare la direttiva (fintantoché non disporrà di un sistema ferroviario). E questo perché sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni.

Comunque, ciascuno stato mantiene il diritto di esonerare il trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne dall'applicazione della direttiva se le vie navigabili del suo territorio non sono collegate, mediante altre vie navigabili, a quelle di altri Stati membri, o se non sono utilizzate per il trasporto di merci pericolose.

E in ogni modo, gli Stati mantengono il diritto di regolamentare o proibire nel proprio territorio il trasporto di merci pericolose per motivi diversi dalla sicurezza, come i motivi di sicurezza nazionale o di protezione ambientale. Inoltre sempre per ragioni di una maggiore tutela gli Stati possono applicare norme più rigorose alle operazioni di trasporto nazionale effettuate mediante mezzi di trasporto immatricolati o messi in circolazione sul suo territorio.

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