[15/10/2010] News

L'accesso alle informazioni sulle quote di emissioni di gas serra non è riservato

LIVORNO. Le informazioni sulle quote di scambio delle emissioni di gas a effetto serra non sono informazioni sulle emissioni nell'ambiente, perché lo scambio dei diritti di emissioni avviene prima che le sostanze vengano rilasciate. E non sono informazioni a cui si oppone la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

E' questa l'opinione dell'avvocato generale europeo consultato dal giudice francese su una questione riguardante il diritto all'accesso delle informazioni ambientale e le quote di emissioni rilasciate dallo stato francese.

La Città di Lione, infatti, ha chiesto all'amministrazione del registro nazionale delle quote ossia la Cassa depositi e prestiti, di comunicare il numero delle quote vendute nel corso del 2005 da ciascuno dei gestori delle 209 centrali di teleriscaldamento cui sono state assegnate quote, la data delle transazioni e i relativi destinatari.

La Cassa depositi e prestiti, però, ha rifiutato tale comunicazione perché contraria rispetto al principio generale per cui tutte le informazioni contenute nei registri si considerano riservate (contenuto nel regolamento della UE del 2004 -sostituita ieri da un nuovo regolamento UE - che stabilisce il meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra). Anche se prevede delle deroghe ad esempio la divulgazione delle informazioni dopo la scadenza dei cinque anni.

I dati richiesti dal Comune francese sono conservati in registri che fanno parte del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Un sistema istituito nel 2003 dalla UE ai sensi dei meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.

Però le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico (ai sensi della direttiva 2003/4/CE).

Non può quindi ritenersi che la direttiva sullo scambio di quote autorizzi la Commissione a emanare una normativa speciale, derogatoria rispetto alla direttiva sull'informazione ambientale e alla Convenzione di Århus. Però nella parte in cui la direttiva sull'informazione ambientale lascia margini di manovra adeguati, la normativa specifica sullo scambio di emissioni può esplicare in concreto i suoi effetti.

Dunque, -secondo l'avvocato generale - su una richiesta d'accesso a tali informazioni si deve decidere applicando la direttiva 2003/4. Non si tratta, tuttavia, di informazioni sulle emissioni nell'ambiente alle quali possono applicarsi solo alcuni dei motivi di riservatezza previsti. E prima della scadenza del termine quinquennale la loro divulgazione può recare pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

 

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