[15/11/2010] News
FIRENZE. La lunga vicenda del pagamento dell'iva sulla Tia (Tariffa igiene ambientale) sembrerebbe all'arrivo: il dipartimento delle Finanze ha comunicato con ordine del giorno e circolare che l'imposta è dovuta, indipendentemente dalla natura della Tia cui è riferita.
Tutto era nato lo scorso anno, con la sentenza della Corte costituzionale che aveva definito la Tia un "tributo" e non come un corrispettivo del servizio reso, non essendo possibile legarlo alla quantità dei rifiuti prodotti singolarmente. Di qui, essendo un tributo di fatto al di là di chiamarsi tariffa, nell'interpretazione della Corte non può essere gravata l'Iva sull'importo indicato dal gestore.
E' quindi partito l'iter di rimborso da parte di singoli cittadini e delle associazioni consumatori: ma avendo i gestori girato la quota Tia direttamente all'agenzia delle entrate, è quest'ultima che dovrebbe corrispondere i rimborsi a seguito dei contenziosi sull'Iva illegittima pagata negli ultimi anni (una cifra da bancarotta a livello nazionale, interessando 16 milioni di contribuenti).
L'ipotesi dei Comuni di sostituire quel 10% sull'imponibile con strane maggiorazioni che erano state congelate o soppresse (ex Eca e simili), ha sollevato la protesta di imprese e aziende che, con quote economiche di tipo diverso, a parità di costo non avrebbero più potuto scaricare l'Iva pagata.
La manovra correttiva inserita volutamente nella Finanziaria lo scorso maggio ha stabilito per legge, differentemente dalla pronuncia costituzionale, che la Tia è una "tariffa", e quindi l'Iva deve essere comunque pagata.
Risolto? Macchè: il decreto si riferiva alla nuova Tia - quella prevista dal Codice dell'Ambiente, il Dlgs 152/2006, che terrà conto del gettito soggettivo di rifiuti ma del cui regolamento attuativo non vi è ancora traccia - e non la Tia prevista dal decreto Ronchi nel 1997, quella esaminata dalla Corte Costituzionale.
La recente circolare delle Finanze risolverebbe la questione, assimilando le due forme di Tia e definendo che si tratta della stessa cosa, poiché i due prelievi presentano analoghe caratteristiche e sono regolati dalle stesse fonti normative, perciò se la nuova Tia avrà natura di corrispettivo (quindi con Iva assoggettabile) lo stesso deve dirsi della vecchia Tia, con un'identità sostanziale che toglie(rebbe) ogni dubbio.
Ma questi invece rimangono in relazione alla tipologia degli strumenti normativi adottati dal dipartimento: secondo alcuni legali delle associazioni dei consumatori, ordine del giorno e circolare non avrebbero forza di legge, quindi l'invito che loro confermano è quello di proseguire nel presentare i ricorsi.
C'è da dire che a suo tempo alcune amministrazioni comunali, in accordo con i gestori, avevano deciso di eliminare l'Iva sulla Tia andando incontro alle pressioni degli utenti: emblematico il caso del Comune di Roma o quello di Prato, tra i primi a farlo. Se si conferma l'assioma del dipartimento, quindi Iva che deve essere pagata, sarà l'agenzia delle entrate a chiedere un rimborso per evasione fiscale sulle recenti fatture Tia emesse dai gestori per conto dei Comuni che l'hanno velocemente tolta.
Un bel guazzabuglio....