[23/11/2010] News

Le Regioni al governo: norme interpretative per la caccia fuori dal territorio di residenza

FIRENZE. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un ordine del giorno sull'esercizio dell'attività venatoria al di fuori della regione di residenza. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, considerato che l'applicazione dei commi 5 e 12, dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativi alle forme di esercizio dell'attività venatoria in regioni diverse da quella di residenza, ha originato differenti interpretazioni ed orientamenti, in rapporto alle previsioni degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; considerata la necessità di definire una lettura condivisa della normativa statale relativa all'esercizio del diritto di opzione delle forme di caccia nel territorio nazionale, al fine di coordinare le disposizioni della normativa nazionale di cui all'articolo 12, commi 5 e 12, della legge n. 157 del 1992, con le previsioni contenute nella disciplina legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; ritenuto a tal fine necessario proporre una norma a carattere interpretativo delle disposizioni nazionali sull'esercizio dell'attività venatoria al di fuori del territorio della regione di residenza per chiarire il raccordo tra la legislazione nazionale e quella delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; chiede al Governo di promuovere l'adozione di una norma di carattere interpretativo delle disposizioni richiamate in premessa del seguente tenore: «Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso di consentire comunque l'opzione prevista dal comma 5 tra tutte le forme di caccia ivi indicate, fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle predette regioni a statuto speciale e province autonome».

Torna all'archivio