[28/12/2010] News

Nuovi requisiti per le procedure di campionamento dei prodotti biologici

LIVORNO. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha individuato - coerentemente ai regolamenti comunitari - i requisiti minimi delle procedure di prelievo di campionamenti di prodotti biologici da analizzare. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il decreto che entra in vigore proprio oggi.

Prevede, dunque una serie di criteri per il prelievo di campioni da analizzare anche per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione . Il fine è quello di rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica, oltre che quello di verificare la conformità delle tecniche di produzione.

Anche perché, il prelievo dei campioni ha la finalità di valutare l'efficacia delle misure precauzionali adottate dall'operatore per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate lungo tutta la sua filiera di produzione.

Dunque il decreto individua il numero delle aliquote per campione (ossia la quota parte del campione finale) da analizzare. Definisce inoltre che cosa si debba intendere per campione ("gruppo di elementi prelevati da una popolazione presunta uniforme (appezzamento o partita), allo scopo di raccogliere informazioni sulla popolazione stessa"), e distingue il campione elementare ("quantità di elementi prelevata da un singolo punto dell'appezzamento o partita") da quello globale ("insieme dei campioni elementari prelevati da uno stesso appezzamento o partita") e da quello finale.

Quest'ultimo è definito come la parte rappresentativa del campione globale ottenuta mediante opportuno rimescolamento e riduzione di quest'ultimo. Il campione finale è costituito da quattro aliquote regolarmente sigillate e "cartellinate" delle quali: una è lasciata presso l'operatore, una è destinata quanto prima al laboratorio di prova, mentre le altre due conservate, per eventuali prove di confronto e di revisione presso l'Organo di controllo (Odc) o il laboratorio di prova prescelto.

Ma siccome il numero di quattro potrebbe nel tempo risultare eccessivo, il decreto prevede un periodo transitorio alla fine del quale è prevista la possibilità di riesaminare il numero delle aliquote. Entro tre anni, quindi, il Ministero valuterà l'eventuale riduzione del numero delle aliquote per campione.

Invece entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto il Ministero dovrà individuare le disposizioni dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione del regolamento europeo sulle modalità di applicazione per la produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Per quanto riguarda gli Organismi di controllo autorizzati questi dovranno recepire le nuove disposizioni nella propria documentazione di sistema entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre gli Organismi di controllo, hanno la possibilità di individuare e adottare nelle proprie procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti.

 

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