[12/01/2011] News

La prevenzione della produzione dei rifiuti nel nuovo codice ambientale

LIVORNO. Il Dlgs 205/2010 che recepisce la Direttiva europea 2008/98 e modifica la parte IV del cosiddetto Testo unico ambientale (Dlgs 152/06) introduce una serie di novità che riguardano la gerarchia della gestione dei rifiuti. Una gerarchia che se pur riconfermata, nel'individuare nell'ordine la prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento viene innovata con l'inserimento del principio del "ciclo di vita" dei rifiuti che rende possibile in certi casi, discostarsi dall'ordine di priorità. Le novità riguardano anche l'introduzione della definizione di preparazione al riutilizzo e la previsione di nuove disposizioni che riguardano direttamente il principio di prevenzione (primo "step" della gerarchia).

Una corretta gestione dei rifiuti dovrebbe, infatti, passare in primo luogo attraverso la politica di prevenzione della produzione dei rifiuti, in secondo luogo attraverso la preparazione per riutilizzo (ossia le "operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento"), in terzo attraverso il riciclaggio (ossia "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini."), in quarto attraverso il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ed in ultima istanza attraverso lo smaltimento.

Per quanto riguarda la prevenzione della produzione dei rifiuti il legislatore oltre a introdurre il programma nazionale di prevenzione che deve essere varato e adottato dal Ministero dell'ambiente entro il dicembre 2013 (che a ben vedere rischia di essere un "libro dei sogni" colmo di buoni principi senza riscontro pratico) punta il dito sulla prevenzione quantitativa e qualitativa affermando e chiamando in causa la responsabilità del produttore.

Inserisce quindi un nuovo articolo "Responsabilità estesa dei produttori" (articolo 178-bis) con l'intento di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato.

Prevede inoltre la possibilità da parte del Ministero dell'Ambiente di poter adottare - con uno o più decreti aventi natura regolamentare - le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Il produttore è inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo".

Ai medesimi fini potranno anche essere adottate - con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente con il Ministero dello Sviluppo Economico - le modalità e i criteri di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. Potranno essere indicate le modalità di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; i criteri della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.

Così come potranno essere enunciati i criteri volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

In definitiva la nuova disposizione risulta quasi una petizione di principio che coinvolge gli stessi produttori e tutto il mondo industriale, che non sembrano ancora così pronti a scommettere fermamente su innovazione tecnologica di processo e di prodotto e che nei fatti sono invitati ma non obbligati a farlo da queste norme. Una progettazione ecosostenibile che introduce criteri e tecnologie nell'intento di migliorare le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita di un prodotto che va dalla limitazione del consumo o la sostituzione di materie prime in fase di costruzione, al pensare ad un suo più facile smontaggio e riciclo fino allo smaltimento del prodotto, andrebbe quantomeno incentivata. Mentre non si intravedono strumenti in tal senso nel testo in esame e per questo il rischio è quello di incontrare la classica e consueta resistenza da parte del sistema introduttivo.

Del resto l'integrazione degli aspetti ambientali nelle caratteristiche del prodotto sin dalla loro concezione si riallaccia da un lato agli sviluppi della politica integrata relativa ai prodotti e dall'altro alle tre dimensioni economica, sociale e ambientale, della sostenibilità dei prodotti. Cosa che in Italia sembra un po' mancare.

Potremmo dunque definire il nuovo articolo come un compromesso fra il libero mercato e l'ambiente. Dove però quando il mercato è in difficoltà e l'economia vacilla, l'ambiente soccombe.

 

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