[28/01/2011] News

Rifiuti, il Dlgs 205/2010 introduce il concetto di "preparazione al riutilizzo"

LIVORNO. Il Dlgs 205/2010 che recepisce la Direttiva europea 2008/98 - ossia il terzo correttivo della parte IV del cosiddetto Testo unico ambientale (152/06) - introduce una serie di novità.

E' riconfermata la gerarchia della gestione dei rifiuti, (il legislatore riconferma, l'ordine di priorità fra la prevenzione, riciclo, recupero energetico e smaltimento) se pur rinnovata. Sono inserite nuove definizioni (di riutilizzo, di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio) e nuovi principi come quello del "ciclo di vita" dei rifiuti che rende possibile in certi casi, discostarsi dall'ordine di priorità.

Viene stabilito chiaramente un ordine di priorità tra le diverse forme di recupero inserendo al primo posto il riutilizzo, al secondo il riciclaggio e infine il recupero di altro tipo, e viene pure distinto nettamente il recupero di materia da quello di energia, subordinando quest'ultimo al primo. E per lo stesso concetto di recupero di materia viene distinto il riutilizzo, dalla preparazione al recupero e dal riciclaggio.

Il legislatore italiano, dunque, per riutilizzo intende "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti". Mentre per preparazione per il riutilizzo intende le "operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti (come ad esempio i Raee) sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento" . Altra cosa, invece è il riciclaggio ossia "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini."

Dunque, se nel riutilizzo non si parla ancora di rifiuto (il che sembrerebbe significare che in quest'ultimo caso non si parli di applicazione della disciplina contenuta nella parte quarta del Codice ambientale) la preparazione al riutilizzo e il riciclaggio riguardano direttamente i rifiuti. Nello specifico: nel primo caso l'accento è sui prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti; nel secondo il riferimento è ai soli rifiuti.

Per la preparazione il prodotto o il componente è preparato (in un impianto autorizzato) senza subire ulteriore trattamento per essere riutilizzato per lo stesso scopo per cui è nato; per il riciclaggio il rifiuto è sottoposto a trattamento per ottenere prodotti, materie e sostanze (come ad esempio materie prime seconde) da utilizzare non solo per la loro funzione originaria ma anche per altri fini (escluso comunque il trattamento finalizzato al recupero di energia).

Nonostante questi chiarimenti sulle definizioni, le incertezze permangono (soprattutto per chi intende "agire" il regime di favore - che comporta in capo al soggetto interessato l'onere di dimostrare che non si tratti di rifiuti). Perché il testo del codice ambientale non esplica quali prodotti e rifiuti possono essere sottoposti a riutilizzo o preparazione di utilizzo. Demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti sottoposti a riutilizzo o preparazione di utilizzo (attraverso appositi decreti da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni).

Perché i criteri specifici per individuare gli "end of waste" ossia per poter affermare che un rifiuto cessa di essere tale (e essere per esempio materia prima seconda) dovranno essere individuati caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno più decreti emanati da parte del Ministero dell'Ambiente (ad ora sembra che siano in dirittura di arrivo quelli relativi alle terre e rocce da scavo e per i metalli).

 

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