[03/02/2011] News

Inquinamento acustico: no zonizzazione no limiti differenziali

LIVORNO. Il Comune non può limitare considerevolmente il funzionamento di impianti produttivi se, in assenza di zonizzazione acustica, i limiti di immissione assoluti previsti per legge sono rispettati . E il sindaco non può emanare un'ordinanza contingibile urgente se non ne sussistono le condizioni.

Il Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar), infatti, ribadisce che in difetto di classificazione acustica non sono applicabili i limiti differenziali stabiliti dal legislatore italiano (ossia quelli determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e di quello residuo) che sono direttamente legati alla destinazione d'uso del territorio (zonizzazione). Ma sono applicabili solo quelli assoluti.

Di conseguenza il Tar annulla l'ordinanza del sindaco del Comune di Borghetto di Borbera adottata in base alla constatazione relativa alle emissioni sonore prodotte dal funzionamento degli impianti delle ditte oggetto dell'indagine dell'Arpa (ditte situate nelle adiacenze delle abitazioni di alcuni cittadini che hanno presentato l'esposto). Perché la potestà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti è strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La situazione da affrontare deve avere il carattere dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, e deve costituire una concreta minaccia per la pubblica incolumità, tale da rendere impossibile l'utilizzo dei normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. E non solo: è necessario che via sia un preventivo e puntuale accertamento della situazione, che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni

Dunque, se non ricorrono tali condizioni di "eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente" l'ordinanza non può essere emanata anche quando integra in sè forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore.

La legge del 1995 è la legge che disciplina in materia organica la questione del rumore e che ha fatto del "bene salute" l'oggetto principale della sua tutela. E' la legge che prevede i valori limite di emissione e immissione - quest'ultimi distinti in assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento) e differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione della specifica sorgente disturbativa) - in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso. Il territorio comunale, infatti, dovrebbe essere diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi.

Esiste poi un decreto attuativo (dpcm 14 novembre 1997) che ha dato attuazione alla legge prevedendo limiti diversi a seconda della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e appunto, della destinazione d'uso della zona. In particolare definisce sei classi di destinazione d'uso e per le sei zone definisce diversi valori limite. Ma senza zonizzazione è difficile poter pensare di applicare il valore limite di immissione differenziale.

Comunque, il dpcm. nel disciplinare il regime transitorio (ossia il periodo di assenza di zonizzazione) non prevede il rispetto dei valori limiti di immissione differenziali ma solo di quelli assoluti. In verità il Ministero dell'Ambiente con la circolare del 1997 cerca di giustificare il silenzio della norma sostenendo che anche i differenziali dovessero essere applicati perché ancorati a una suddivisione del territorio determinata "dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l'operatività".

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