[15/09/2011] News

Sistri: a volte ritornano...

Con l'approvazione definitiva alla Camera della legge di conversione del DL 138 sulla cosiddetta manovra economica bis, abbiamo assistiamo alla "resurrezione", con proroga, del SISTRI, cancellato in un primo momento dal 13 agosto scorso alla luce del testo originario dell'art. 6 del citato decreto.

Tale testo è stato completamente riscritto in fase di conversione in legge, risultando essere, ora, il seguente:

"2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria."

Dunque, in primo luogo, il SISTRI non viene abrogato, ma ne viene semplicemente ed ulteriormente prorogata l'entrata in vigore al 9 febbraio 2012: viene dunque abbandonata la partenza "a scaglioni" e tutti gli operatori - salvo i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (per i quali la data di operatività sarà fissata con apposito decreto ministeriale e sarà comunque successiva al 31 maggio 2012) - saranno obbligati ad adempiere alle procedure SISTRI a partire dal 9 febbraio prossimo.

Ciò comunque implica che fino a tale data il Sistema non può considerarsi pienamente in vigore e pertanto i soggetti tenuti ad iscrivervisi conservano gli obblighi di tenuta e compilazione di registri e formulari (e MUD!). Restano pertanto in vigore fino alla medesima data anche gli artt. 188, 189, 190, 193 e 258 del TUA nella versione antecedente al 25 dicembre 2010.

Infine, la modifica all'art. 260-bis - operata dall'art. 4 del D.L.vo n. 121/2011 - non può più ritenersi effettuata ad una norma fantasma: per effetto del "nuovo" testo dell'art. 6 del D.L. n. 138/2011, infatti, anche tale norma dovrà ritenersi ripristinata (anche se gli effetti saranno prodotti all'indomani dell'entrata in vigore del SISTRI) e, con essa, le modifiche intervenute.

Ma oltre a prevedere la proroga dell'entrata in vigore del SISTRI, la norma in commento comporta importanti novità, non solo sull'attuale nomenclatura, ma anche per il futuro assetto tecnico-normativo: l'impegno alla "verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti", suona come un commiato alle attuali chiavette USB; inoltre, per effetto di un provvedimento da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, saranno individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicate le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Quest'ultima novità è molto importante. Si pensi, ad esempio, al barbiere che deve disfarsi della lametta che ha usato per svolgere il proprio mestiere: tale rifiuto, in quanto pericoloso, sarebbe stato soggetto alle procedure SISTRI, ma grazie a tale previsione ne viene esclusa l'assoggettabilità.

Infine, potrebbero essere delegate ai consorzi di recupero gli adempimenti in passato gravanti sui produttori di rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge (ad esempio: oli esausti, imballaggi e batterie).

Sul tema la formazione puntuale ed autorevole è fondamentale: a proposito si segnala il CORSO DI FORMAZIONE di TuttoAmbiente su "La nuova gestione dei rifiuti" (http://www.tuttoambiente.it/formazione/rifiutimilano2011/index.htm)  che si terrà a Milano il 22 settembre, in cui Eugenio ONORI, Paolo PIPERE ed il sottoscritto si confronteranno tra loro e con i partecipanti per offrire risposte il più possibile chiare e precise a tutti gli operatori del settore.

* Docente di Legislazione ambientale presso la facoltà di Scienze ambientali dell'Università di Parma

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