I residui legnosi spiaggiati non vanno trattati come rifiuti

[27 Agosto 2015]

In relazione agli ingenti quantitativi di materiali legnosi spiaggiati sulle coste toscane a seguito degli eventi meteorologici significativi verificatisi recentemente, si ritiene opportuno ricordare che in argomento il Presidente della Regione Toscana ha emesso il 13 aprile 2015 la propria Ordinanza n.2, anche sulla base del supporto di ARPAT (allegato A dell’Ordinanza), in occasione di un altro evento meteorologico eccezionale, che in quel caso aveva interessato zone interne della nostra regione. Analoghe indicazioni erano state date al comune di Carrara lo scorso anno specificamente riguardo alla gestione del materiale legnoso depositato sulle spiagge a seguito di mareggiate

In particolare secondo la lettura di ARPAT – anche alla luce di quanto sostenuto da ISPRA – dell’articolo 183 comma 1 lettera n del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che:

  • il legname raccolto a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici in aree urbane (o sulle spiagge a seguito di mareggiate), eventualmente frammisto a materiale di origine antropica, per non essere in toto considerato rifiuto deve essere sottoposto ad una preliminare operazione di cernita che porterà alla creazione di un deposito di solo legno, che è un bene e non un rifiuto, ed un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto e come tale andrà gestito.
  • la raccolta finale del legno, separato da tutto il resto, pertanto non si configura come attività di gestione dei rifiuti;
  • le operazioni di cernita preliminari alla raccolta finale devono durare “un tempo tecnico strettamente necessario”, una volta superato il quale queste tornano ad essere attività di gestione di rifiuti;
  • per la quantificazione del “tempo tecnico strettamente necessario”, onde evitare l’abbandono dei rifiuti, si ritiene necessario che l’Ente competente si doti di un atto che individui le modalità di gestione di questa procedura ove siano definiti tempi e modalità, (ad esempio una settimana per fenomeni di mareggiata o prima dell’inizio della stagione balneare per i materiali depositati sulle spiagge durante l’inverno).

Le modalità di utilizzo del materiale legnoso sono indicate nella citata Ordinanza, secondo cui potrà essere destinato alla triturazione per la produzione di energia, per la produzione di pannelli di particelle o al compostaggio.

E’ invece esclusa la possibilità di abbruciamento in situ, in considerazione dell’elevata produzione di particolato e di altre sostanze nocive prodotte dalla combustione di legna in condizioni non ottimali.