Riceviamo e pubblichiamo

Contratti di fiume, a che punto siamo in Italia?

Hanno permesso la socializzazione e il collegamento tra le zone a monte ed a valle del fiume, tuttavia solo pochissimi sono realmente attivi

[29 Aprile 2020]

Il World Water Forum definisce, già nel 2000, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2017-2030, è stata presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, come quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali in Italia che consente di avviare un percorso strutturale di sviluppo incentrato sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese. La Strategia individua la gestione sostenibile della risorsa idrica nonché la creazione di comunità e territori resilienti come obiettivi strategici delle politiche nazionali per la prevenzione dei rischi naturali e antropici prevedendo espressamente gli strumenti di custodia, tra cui i contratti di fiume, quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale.

Nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), elaborato – ma ancora in fase di bozza – per dare attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) adottata dall’Italia con il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, vengono richiamati i contratti di fiume tra le azioni in grado di migliorare la capacità di adattamento a livello dei bacini idrografici o dei singoli corpi idrici.

In Italia, l’articolo 59 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Risorse idriche e acque reflue” disciplina i contratti di fiume e inserisce nel testo unico ambientale l’articolo 68-bis.

L’articolo 68-bis del D. Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) stabilisce che i contratti di fiume concorrono alla  definizione  e  all’attuazione  degli  strumenti  di pianificazione  di  distretto  a  livello  di  bacino  e  sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che  perseguono  la  tutela,  la  corretta  gestione  delle risorse  idriche  e  la  valorizzazione   dei   territori   fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

L’articolo 4-bis comma 95 della Legge regionale del Lazio n. 17 del 31 dicembre 2016, cd. Legge di stabilità 2017, prevede che la Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.

L’articolo 4-bis comma 96 della predetta legge stabilisce che la Giunta regionale, attraverso la direzione regionale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95; la stessa direzione opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati.

A novembre del 2017, la Commissione Ambiente della Camera ha approvato all’unanimità una risoluzione sull’attuazione dei Contratti di fiume al fine di impegnare il Governo alla costituzione di un Osservatorio sui contratti di fiume. Il DM del MATTM n. 77 dell’8 marzo 2018 ha istituito l’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume ed i relativi organi: il Comitato di Indirizzo, il Gruppo di Lavoro tecnico-scientifico e Operativo, e la Consulta delle Istituzioni.

L’Osservatorio è una struttura centrale di indirizzo e coordinamento che risponde all’esigenza di armonizzare l’attuazione dei Contratti di Fiume (come anche di costa, di lago, di falda, ecc.) su scala locale, regionale e nazionale; ne fanno parte rappresentanti dell’ISPRA, le Autorità di Bacino Distrettuale, Regioni ed esperti in materia.

Le caratteristiche dei contratti di fiume

I contratti di fiume devono avviare processi partecipativi dal basso e devono essere coerenti con il contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inseriscono e con gli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti su quel territorio. I soggetti aderenti al contratto di fiume definiscono un Programma d’Azione condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo.

I contratti di fiume contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque-che prevede il raggiungimento del buono stato di qualità dei corpi idrici) e alla direttiva 2007/60/CEE (direttiva alluvioni – che prevede la riduzione o il mantenimento del rischio idraulico a scala di bacino idrografico).

I contratti di fiume, quindi, devono essere coerenti con i piani distrettuali e devono focalizzarsi sulla qualità dell’acqua e sul rischio di esondazione. Le analisi sulla qualità dell’acqua devono essere, quindi, svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Con i contratti di fiume si perseguono i seguenti obiettivi:sostenibilità della governance fluviale;riqualificazione fluviale;riduzione rischio idrogeologico;miglioramento della qualità di vita; continuità fluviale;infrastrutture verdi;sviluppo delle potenzialità (turismo dolce); minimizzazione dei costi ed incremento della consapevolezza dei soggetti a tutelare i corpi idrici.

Conclusioni: opportunità, criticità e le possibili soluzioni

Ogni soggetto locale pubblico o privato è responsabile, direttamente o indirettamente, del destino dei fiumi. I contratti di fiume hanno permesso la socializzazione e il collegamento tra le zone a monte ed a valle del fiume.

Tuttavia, esistono tantissimi contratti fiume ma solo pochissimi sono realmente attivi, coordinati ed efficaci in quanto non sempre gli Enti coinvolti utilizzano tale strumento per raggiungere gli obiettivi primari.

In alcune Regioni, infatti, si propongono e si siglano vari Contratti di fiume insistenti sullo stesso bacino idrogeografico determinando la diffusione di contratti a tratti duplicati.

La suddivisione dell’asta fluviale non garantisce la continuità del corridoio ecologico e, inoltre,intervenendo solo su un segmento si incrementa il rischio idrogeologico a monte o a valle del suddetto tratto.

La trasparenza e l’accessibilità all’informazione non è sempre garantita. Si rileva, inoltre, che la maggior parte delle Regioni non dispone di linee guida in merito all’attuazione dei Contratti di fiume.

Infine, la legittimazione del Contratto di Fiume non deve essere assicurata dai firmatari, ma dai portatori d’interesse come le organizzazioni professionali, associazioni, comunità montane, cittadini, ecc.

Prioritariamente, si rappresenta la necessità di coordinare i Contratti di fiume che insistono sullo stesso bacino al fine di evitare la duplicazione.

Occorre, altresì, integrare il Piano di Tutela delle Acque Regionali con apposito articolato che introduca il Contratto di Fiume come strumento idoneo alla pianificazione ambientale concertata sul territorio; redigere le linee guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume e creare una banca dati unica dei Contratti di fiume che insistono sul proprio territorio per la raccolta, l’archiviazione ed elaborazione dei dati.

di Ilaria Falconi*

*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio