Informazioni ambientali, il caso dell’acqua ad uso idroelettrico

[28 Dicembre 2015]

Gli elaborati tecnico-amministrativi sulla concessione di una derivazione d’acqua a uso idroelettrico rientrano fra le informazioni ambientali, per cui l’amministrazione ne deve dare informazione.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto – con sentenza di questo mese (la n. 1335) – in riferimento al diniego di visione e copia della domanda di concessione di derivazione e di tutti gli elaborati di progetto presentati dalla società che si occupa di tale attività.

Il legislatore italiano – in linea con quanto disposto dalla normativa europea –  garantisce il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. Allo stesso tempo prevede il dovere per l’autorità pubblica (connesso con la trasparenza dell’attività amministrativa) di rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta. Una richiesta, fra l’altro che non richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente cosa che avviene in caso d’accesso al pubblico ai documenti amministrativi (garantito dalla legge 241/90).

Certo è che il diritto d’accesso non è illimitato: esistono dei casi in cui le autorità possono rifiutarsi di dare le informazioni al pubblico sulla base di una valutazione. Si tratta di una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, con applicazione restrittiva da parte dell’amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale. Neanche l’esigenza di tutela del segreto industriale esime l’amministrazione da un puntuale esame delle ragioni opposte, perché l’amministrazione non può limitarsi “ad assumere come irrimediabilmente ostativo l’avviso della ditta controinteressata ai fini dell’ostensione piuttosto che dell’estrazione di copia”.

E’ in questo caso che è possibile consentire un accesso parziale, escludendosi solo ed esclusivamente quelle informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da tutelare.