Riceviamo e pubblichiamo

Cannabis, cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione? Il punto di Federcanapa

«Riteniamo che i prodotti a marchio “Fiore di Canapa Italiano” siano privi di efficacia drogante e di rischi per la salute e, di conseguenza, la relativa commercializzazione non possa costituire reato». Ai negozianti che intendono proseguire la loro attività la federazione offre il sostegno dei suoi legali

[3 Giugno 2019]

Il pronunciamento delle sezioni penali unite della Cassazione, aldilà del merito giuridico, sta creando forte preoccupazione in tutto il settore e in particolare in chi commercia prodotti in canapa. Una preoccupazione amplificata ad arte dalle dichiarazioni del nostro Ministro dell’Interno durante e dopo la campagna elettorale, che si ostina a identificare i negozi di articoli in canapa con luoghi di spaccio di droga. Federcanapa invita i produttori, trasformatori e venditori di prodotti in canapa a tener presente le seguenti considerazioni:

  1. Il pronunciamento della Cassazione, malgrado il linguaggio circonvoluto, dice inequivocabilmente che non può configurarsi reato ascrivibile all’art.73 del decreto sugli stupefacenti (309/90) la vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di prodotti derivati dalla coltivazione della Cannabis sativa L. se tali prodotti sono “in concreto privi di efficacia drogante”;
  2. La sentenza non dice a quale livello di THC un prodotto “in concreto” sia privo di efficacia drogante. E non può dirlo perché non esiste una legge che definisca il limite di THC oltre il quale un derivato dalla canapa può avere tale efficacia. Esiste in compenso un’ampia letteratura scientifica e forense che fissa allo 0,5% il limite di THC al disotto del quale non è rilevabile effetto psicoattivo. Una stessa Circolare del Ministero dell’Interno del luglio 2018 richiama questo limite: “Per la cannabis sia la tossicologia forense che la letteratura scientifica individuano tale soglia attorno ai 5 mg di THC che in termini percentuali equivalgono allo 0,5%… Ne consegue che quantitativi pari ai 5 mg di THC per singola dose/assunzione consentirebbero di attribuire – in linea teorica – la natura di sostanza stupefacente alle infiorescenze in esame” 1;
  3. In ogni caso tutte le attività agricole e le attività di vendita da aziende agricole ad altre imprese di prodotti derivati da canapa industriale – cosmetici, alimentari, manifatturieri, biomassa, colture per florovivaismo – ricadono sotto la L.242/2016 e pertanto non sono minimamente a rischio, purché conformi alle rispettive normative di settore;
  4. Il rischio resta per la vendita al pubblico di cannabis light o di derivati dalle infiorescenze. Dal momento che la sentenza della Cassazione esclude infiorescenze, foglie e resine dall’ambito di applicazione della legge sulla canapa industriale (L.242/2016), anche sotto lo 0,5% di THC non si possono infatti escludere interventi di forze dell’ordine e procure.

Malgrado la legge italiana e la giurisprudenza continuino a rimanere ambigue al riguardo, Federcanapa ritiene giusto vendere al pubblico derivati dalle infiorescenze di canapa industriale, purché derivino da varietà europee certificate e rispettino la salute dei consumatori sia sotto il profilo del THC che su quello di altre sostanze nocive quali muffe, metalli pesanti, micotossine o altro. A tal proposito Federcanapa, insieme a CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Confagricoltura, ha adottato un Marchio e un Disciplinare di Produzione delle Infiorescenze volto a certificare e tracciare l’intera filiera produttiva e a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti (con THC inferiore allo 0,2%). Riteniamo pertanto che i prodotti a marchio “Fiore di Canapa Italiano”, ottenuti in conformità con il suddetto Disciplinare, siano privi di efficacia drogante e di rischi per la salute e, di conseguenza, la relativa commercializzazione non possa costituire reato, come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto a quei negozianti che intendono proseguire la loro attività di vendita, nel rispetto dei criteri indicati, Federcanapa assicura il suo sostegno e il sostegno dei suoi legali.

1 ‘Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti’ Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Generale Affari Generali Polizia di Stato – 31 luglio 2018

di Federcanapa – Federazione italiana canapa