Xylella, la Corte Ue stoppa l’abbattimento delle piante che circondano gli ulivi attaccati

[21 Aprile 2016]

La Corte di giustizia europea sospende momentaneamente l’abbattimento degli ulivi non direttamente attaccati dal batterio Xylella fastidiosa – ma che si trovano nel raggio di cento metri dalla pianta incriminata – e dispone l’avvio di un procedimento accelerato di esame dei ricorsi presentati da agricoltori contro il provvedimento.

La questione ha inizio quando alcuni agricoltori pugliesi hanno presentato davanti al Tar del Lazio ricorsi contro i provvedimenti adottati dal Governo italiano per far fronte all’emergenza ambientale e agricola rappresentata dal batterio Xylella Fastidiosa, in particolare, per le piantagioni di ulivo della regione Puglia.

Il Ministero delle Politiche Agricole ha introdotto, nel giugno del 2015, un decreto con il quale ha imposto l’abbattimento degli ulivi, anche se sani e ancora non colpiti dal batterio, siti nel raggio di 100 metri di distanza rispetto a ogni albero infetto. Un decreto che prevede anche la distruzione di almeno tre ettari di ulivi per ogni pianta colpita, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni per gli agricoltori inadempienti.

Il Tar Lazio a seguito dei ricorsi ha deciso, però, di sospendere il procedimento rimettendo la questione alla Corte Ue in riferimento alla possibile contraddittorietà con la normativa europea.

La normativa europea costituisce la base del decreto italiano, ma non prevede alcun obbligo di rimozione delle piante sane, senza un’indagine scientifica preventiva che consenta di concludere che la rimozione sia l’unica misura idonea a fermare la diffusione del batterio.

Fra l’altro la direttiva sulla protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali (2000/29) vincola l’adozione di misure dirette a impedire la diffusione di un organismo patogeno, quale la Xylella, soltanto all’esito di analisi scientifiche che presentino un grado di certezza e non a mere probabilità.

La decisione della rimozione senza alcuna certezza scientifica riguardo all’eventuale carattere patogeno della Xylella sulle piante ospiti e al nesso eziologico tra l’azione di tale batterio e il disseccamento rapido degli ulivi interessati può incidere definitivamente e irreversibilmente sull’ecosistema delle piante. E può avere ripercussioni negative non solo a carico degli operatori agricoli, ma anche dell’integrità del paesaggio, dell’attività economica, della qualità delle falde acquifere, della catena agro‑alimentare, nonché della salute.

Allo stesso tempo, però, il protrarsi della sospensione dell’esecuzione delle decisioni di rimozione potrebbe contribuire alla diffusione della Xylella nell’Unione.

Dunque, una pronuncia della Corte, che giunga in tempi rapidi, in merito alla conformità al diritto dell’Unione della decisione di esecuzione, sulla quale si fondano le decisioni di rimozione, può attenuare i rischi che potrebbero derivare dal protrarsi della sospensione dell’esecuzione delle decisioni di rimozione e può ovviare alle conseguenze irrimediabili che la loro attuazione, ove fosse vana, potrebbe comportare. Pertanto, la Corte accoglie le domande del giudice del rinvio al procedimento accelerato.