Aree protette, tesoro italiano. Il documento integrale delle Associazioni ambientaliste

Per un rilancio delle Aree potette italiane e un’efficace riforma della legge 394

[21 Ottobre 2016]

  1. Ricchezza, importanza e bisogni delle aree protette.

I Parchi hanno bisogno di una buona riforma. In questi ultimi anni abbiamo detto, a più riprese, che solo un’analisi accurata dei punti di forza e debolezza del sistema delle aree protette dovrebbe essere il viatico per individuare e soddisfare i bisogni di un mondo, quello dei Parchi nazionali e delle aree protette in genere, che costituisce un settore di straordinaria importanza e una delle grandi ricchezze del Paese.

Tutela degli habitat naturali, grande successo delle politiche di conservazione della fauna (testimoniata dall’attuale diffusione del lupo, dell’orso e del camoscio appenninico), riduzione del consumo di suolo, gestione forestale sostenibile, attività di educazione ambientale, informazione scientifica e diffusione della cultura ecologica: i Parchi italiani sono uno tra gli strumenti più efficaci per conservare la natura, arrestare il declino della biodiversità, contrastare l’espandersi della cementificazione, difendere il paesaggio e i preziosi beni culturali in essi custoditi e contribuire  – grazie al 62% della superfice forestale nazionale e ad oltre 63 milioni di tonnellate di carbonio accumulate nei loro territori – alla lotta ai mutamenti climatici.

Inoltre, pur se collateralmente rispetto alla loro vocazione prioritaria, i Parchi italiani hanno garantito occupazione, favorito l’indotto in settori strategici come il turismo, l’agricoltura, l’artigianato, valorizzato le buone pratiche di sostenibilità, sostenuto il biologico e le produzioni agricole di eccellenza, aiutato il commercio e i servizi, promosso la nascita di piccole imprese e cooperative locali, rappresentato un capitale di straordinario rilievo su cui puntare, nel rispetto della natura, per creare lavoro qualificato e valorizzare i territori.

Una fotografia in positivo delle aree protette italiane deve servire da stimolo per rafforzare le politiche di conservazione della natura e avviare seriamente una politica di valorizzazione delle eccellenze in termini di

benessere ed economia circolare, in grado di mettere a sistema le migliori esperienze. Ciò, appunto considerando che, in molti casi, le nostre aree protette hanno saputo legare in maniera feconda la conservazione della natura allo sviluppo sostenibile, coinvolgendo tutti coloro che hanno desiderato affrontare la sfida della modernità e invertire la rotta in territori altrimenti segnati da marginalità e spopolamento.

Nondimeno, sono molti gli aspetti nei quali i Parchi e le altre aree protette italiane vivono oggi un momento di necessità e richiamano al compito di un rafforzamento del sistema, anche attraverso il miglioramento della legge nazionale di riferimento.

In questo senso, più volte abbiamo chiesto che, soprattutto dopo la Conferenza nazionale della biodiversità, si celebrasse la terza Conferenza nazionale sulle aree protette quale luogo e momento dedicato anche a individuare i punti da aggiornare o modificare della legge 394/91. Una richiesta che né il Ministero né le Regioni hanno inteso ancora accogliere e che non può essere soddisfatta dal mero svolgimento di indagini conoscitive parlamentari, essendo la Conferenza l’unico strumento in grado di dare una visione organica e d’insieme delle varie problematiche delle aree protette. Si rivaluti conseguentemente l’assoluta necessità di convocare la terza Conferenza nazionale sulle aree protette, i cui contenuti, siamo certi, garantiranno alla nuova legge il recepimento di una piattaforma largamente condivisa e basata su un’analisi fattiva e ponderata.

Gli aggiustamenti tecnici alla Legge quadro sulle aree protette, che il Senato sta realizzando, non bastano infatti al rilancio del sistema e anzi, in molti casi, non risolvono affatto molte delle questioni aperte. Il rilancio del sistema non può che avvenire riponendo al centro il tema della conservazione della natura nel contesto delle sfide globali contemporanee, al quale anche le aree protette sono chiamate a contribuire, sia sotto il profilo dell’affermazione di principi e valori che sotto quello dell’attuazione degli obblighi costituzionali e internazionali.

 

Tale rilancio deve soprattutto tenere conto di un assetto istituzionale che, persino nell’attuale riforma parlamentare, non mette in discussione le inderogabili competenze statali in tema di tutela della natura e conservazione degli ecosistemi.

Allo stesso modo, ed anche per adeguarsi agli impegni internazionali, l’organizzazione delle Aree marine protette va ricondotta in un ambito di indirizzi strategici più coerenti ed omogenei, come accade per i parchi nazionali, e supportata da investimenti adeguati, così da realizzarsi realmente quel “sistema”  che oggi le aree marine protette non riescono ancora ad essere.

Certo, lo slancio dei Parchi italiani, frutto di una legge innovativa ma mai pienamente applicata, è andato progressivamente rallentando. Oggi, a causa di vari fattori, quello che dovrebbe essere un sistema è in realtà una sommatoria di situazioni che procede senza “un’anima” in cui tutti si riconoscano. Questa situazione, frutto anche di una modifica culturale nel Paese che ha accentuato un processo di frammentazione localistico, non può essere risolta con un mero intervento di carattere normativo.

Ciononostante, il rilancio delle aree protette, e del ruolo che queste hanno, può certamente giovarsi di una modifica della legge, purché essa abbia le caratteristiche di una vera riforma che deve  tenere conto della missione prioritaria delle aree protette, per ristabilire correttamente gli ambiti di competenza istituzionali in tema di conservazione della natura e garantire la presenza di figure professionali di competenza e qualità (sia sul piano politico d’indirizzo che su quello gestionale), Una riforma, inoltre, che sappia sostenere Regioni ed Enti locali in una pianificazione coerente agli obiettivi di conservazione dei parchi, che spesso non possono essere perseguiti solo da azioni sviluppate all’interno dei confini dell’area protetta. Tutto ciò, evitando di consegnare gli Enti parco alle logiche di degenerazioni localistiche e partitiche.

Per affrontare il tema di un’efficace riforma delle aree protette, dovremmo muovere dai principi in tema di conservazione della natura che corrispondono agli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Nel 1991 non c’era la Convenzione internazionale sulla biodiversità né la Strategia nazionale per la biodiversità. Non c’era la rete Natura 2000 e non esisteva la Convenzione Europea sul Paesaggio. Insomma, mancavano quei riferimenti fondamentali che ci avrebbero aiutato a dire in modo univoco che un’area protetta è “un’area geograficamente determinata, prescelta o regolamentata e gestita al fine di conseguire obiettivi specifici di conservazione della biodiversità” (divenuta “Strategia Nazionale” nel 2013).

Se così è, occorre porre come prologo alla riforma il principio che la conservazione della biodiversità, come la tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali situati nei Parchi, è un compito dello Stato. Dovere morale di tutti ma compito giuridico dello Stato. Il tema del governo dei Parchi, e in particolare di quelli definiti ed individuati come d’interesse nazionale, è dunque cruciale.

Al contrario, il dibattito a cui da anni si assiste e le modifiche già apportate alla legge (così come quelle che si vorrebbe ora apportare), assecondano una tendenza che spinge le aree protette sempre di più sotto il controllo degli enti territoriali e quindi, inevitabilmente, delle politiche e degli interessi che li governano. Non v’è dubbio che gli Enti locali debbano attivamente partecipare alla gestione di un’area protetta, ma parimenti non v’è alcun dubbio che questo non possa avvenire con un sistema in cui lo Stato recede rispetto alle sue evidenti competenze costituzionali. Occorre riaggiornare e saper interpretare il principio della leale collaborazione in questa materia e saper ritrovare un equilibrio tra i diversi poteri, senza che l’uno sconfini nelle competenze altrui o che qualcuno rinunci ad esercitare le proprie o (peggio ancora) le eserciti male.

Se dunque un Ente parco nazionale è governato da un Consiglio direttivo che nell’espressione delle nomine non risponde alla logica di queste competenze, è inevitabile che lo Stato rinunci ad esercitarle a vantaggio di un loro improprio appannaggio agli enti locali. Nello specifico, dunque, i Consigli direttivi (qualunque sia il numero dei componenti) devono garantire in modo prioritario la presenza e la rappresentanza di queste competenze in capo a nomine che devono essere di carattere statale e formulate secondo criteri di qualità e competenza, così da garantire senza incertezze quella tutela degli interessi generali e sovraordinati alla quale risponde, in via prioritaria, la funzione delle aree protette. Parimenti è necessario garantire partecipazione e protagonismo delle comunità locali e delle risorse territoriali.

In questo quadro, di particolare delicatezza è la figura del Presidente, che oggi, grazie all’intesa obbligatoria che va raggiunta tra Stato e Regione per la sua nomina, ha comunque piena legittimazione. L’aver discusso per molto tempo di far venire meno l’obbligatorietà di questa intesa è il chiaro segnale della difficoltà di cogliere aspetti sostanziali, relativi non solo al ruolo del Presidente ma anche a quello delle Regioni, che sono i soggetti chiamati ad adottare ed approvare in via definitiva la VAS del Piano del parco oltre che il Piano stesso.

Il testo in discussione finalmente sancisce l’incompatibilità del ruolo del Presidente con le cariche elettive e con la presenza negli organi di amministrazione degli enti pubblici, ma va detto che esso manca ancora di una definizione chiara e adeguata delle competenze di questa figura.

L’espletamento delle funzioni a cui sono preposti i Parchi è molto faticoso. Una vera riforma dovrebbe affrontare alcuni nodi cruciali che invece, negli attuali lavori in Senato, sono trattati per niente o senza efficacia: il ruolo della Comunità del parco, le piante organiche, il ruolo del Direttore, il rapporto con il Corpo Forestale dello Stato (ovvero con l’Arma dei Carabinieri), il passaggio dei beni demaniali e quelli requisiti alle mafie presenti nelle aree protette, la mai risolta questione delle riserve naturali dello Stato che rientrano nei perimetri dei parchi nazionali (di cui poi si dirà), il raccordo fondamentale con le funzioni di tutela del paesaggio, l’effettiva crescita e riconoscimento del ruolo delle Aree marine protette. Così come si è affrontato correttamente il tema della Rete Natura 2000, finalmente riconoscendo ai siti comunitari lo status di aree protette a tutti gli effetti, altrettanto occorreva e occorrerà fare in relazione a questi argomenti.

Viceversa, negli ultimi anni, i Parchi hanno subito continue contrazioni, come ad esempio quelle di cui sono state oggetto le piante organiche, modificate in senso riduttivo ben tre volte. Questo è avvenuto nell’ambito di un complessivo intervento sulla pubblica amministrazione che non ha tenuto nel minimo conto l’importanza che i Parchi nazionali rivestono e il fatto che la gran parte di essi è tuttora in fase di progressiva organizzazione.

Sebbene le norme proposte sulle Aree marine protette rappresentino un passo in avanti rispetto alla legislazione vigente, a nostro avviso è comunque mancato il coraggio di dare anche a queste aree la dignità di enti di gestione autonomi.

Il risultato generale è quello di un’estrema difficoltà operativa. Se si considera poi che gli Enti parco nazionali, a differenza di quelli regionali, neppure hanno la previsione di un dirigente in pianta organica, ben si comprende la difficoltà di garantire livelli adeguati di funzionalità. In sostanza, il Direttore si trova spesso a svolgere – in supplenza – funzioni che dovrebbero appartenere agli uffici amministrativi o tecnici, mentre in mancanza/vacanza del Direttore, le funzioni dirigenziali non potrebbero essere assegnate a funzionari apicali per oltre 6 mesi.

Considerando le competenze richieste sin ora per l’iscrizione all’Elenco nazionale degli Idonei (che sono e devono restare prioritariamente detentori di competenze nella tutela della biodiversità e dei valori culturali a questa connessi) risulta chiaro il perché si lavori in condizioni di affanno permanente. La risposta però non sta solo nella rimozione dell’Albo dei Direttori (per altro aggiornato sempre con fatica, riluttanza ed estremo ritardo dal Ministero dell’Ambiente), ma nel garantire piante organiche adeguate non solo nel numero, ma anche nella corretta corrispondenza tra i livelli contrattuali e le responsabilità richieste.

E’ questa una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente se, pur superando l’Albo dei Direttori, si aprono i ruoli a figure della Pubblica amministrazione che possono essere scelte (per altro senza alcun intervento del Ministero dell’Ambiente) solo su base fiduciaria e non in relazione a specifiche ed elevate competenze dichiarate in tema di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni ambientali e naturali. Occorre dunque che i criteri di nomina garantiscano da un lato le competenze necessarie al ruolo che gli Enti parco sono chiamati a svolgere, da un altro la giusta indipendenza, che assicuri la separazione delle funzioni politiche da quelle tecniche. In ultimo, è necessario porsi il problema di garantire la continuità amministrativa nell’avvicendamento degli organi politici e perciò di individuare nella pianta organica le figure apicali in grado di garantire l’ordinaria amministrazione.

Quanto alla riforma del Corpo Forestale dello Stato, questo tema deve decisamente entrare nel dibattito di una seria riforma dei Parchi. Oggi i Parchi nazionali (salvo i due “storici” quali il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco nazionale del Gran Paradiso, nei quali sono previste situazioni “miste”) hanno un Servizio di sorveglianza garantito per legge dal Corpo Forestale dallo Stato, che come è noto, con l’inizio del prossimo anno, confluirà nell’Arma dei Carabinieri. Il rapporto tra Ente parco e Corpo Forestale dello Stato (domani Arma dei Carabinieri) è governato dal principio della “dipendenza funzionale” stabilito dalla legge 394/91.

Considerato che l’applicazione pratica di questo principio non è stata sempre agevole, c’è da chiedersi se non sia ancora possibile pensare, indipendentemente dalla forza di appartenenza del personale preposto a questa funzione, all’ipotesi più logica di condurre questo personale in capo all’ente parco. Un’opzione, questa, di grande importanza anche in considerazione del fatto che si tratta di personale non solo preposto alla vigilanza ma anche alle Riserve naturali dello Stato (a cui peraltro non si applica il principio della “dipendenza funzionale”), che sono parte integrante dei Parchi nazionali. La riconsiderazione delle piante organiche degli Enti parco che dovesse aprire a questa prospettiva certamente rafforzerebbe gli Enti parco e renderebbe più agile, agevole e coerente la propria azione.

La questione delle Riserve naturali dello Stato ripropone il tema della possibilità per gli Enti parco di usufruire dei beni demaniali. Le proposte del Senato prevedono una parziale soluzione di questo problema, a cui è strettamente connessa anche la capacità di autofinanziamento degli Enti. Riguardo le Riserve naturali all’interno del territorio dei Parchi, o contigue ad essi, è necessario risolvere in via definitiva la questione del trasferimento ai Parchi.

Per quanto invece attiene gli altri beni demaniali situati all’interno del territorio dei Parchi è giusto prevedere (come si sta facendo in Senato) che gli Enti parco siano riconosciuti tra quelli che possono averli in uso gratuito, sebbene la questione del demanio andrebbe affrontata nel suo complesso.

Se il tema della governance e delle competenze necessarie alla gestione dei Parchi non viene affrontato coerentemente alla missione che questi sono chiamati a svolgere, anche alcuni elementi positivi del testo in discussione al Senato rischiano di essere invalidati nella pratica. Ad esempio, se da un lato, in modo condivisibile, si rafforza la funzione del Piano rispetto anche ai servizi ecosistemici che l’area protetta tutela, dall’altro si creano le condizioni per cui è possibile che l’area protetta sia governata da un Presidente e un Direttore che non hanno alcune vera cognizione dei servizi ecosistemici e riferiscono ad un Consiglio sostanzialmente orientato dagli Enti Locali.

Tanto più sono precise le indicazioni rispetto alla funzioni dei Parchi in tema di conservazione della natura, dalla Rete Natura 2000 ai servizi ecosistemici, tanto più sono necessarie competenze che implichino l’effettiva e profonda conoscenza di questi argomenti e valori e le potenzialità che possono sprigionare, anche in termini economici, senza comprometterne la tutela. Solo così, per altro sarebbe possibile arginare interpretazioni errate o strumentali che potrebbero portare, in modo assolutamente legale, a compromettere beni ambientali o naturalistici anche semplicemente attraverso una cattiva gestione del potere di deroga previsto nella norma.

Essenziale è poi la questione del recupero di risorse che possano consentire ai Parchi di svolgere tutte quelle attività non rientranti nell’ambito delle spese obbligatorie (attività fondamentali rispetto alle aspettative delle popolazioni residenti). In sostanza, il tema dell’autofinanziamento non può essere legato all’ipotesi di royalties derivanti da attività impattanti presenti nelle aree protette, perché si finirebbe per condizionare gli Enti nel rilascio di eventuali pareri relativi a tali attività. Una valida riforma deve invece affrontare e prevedere, anche con un approccio amministrativamente pragmatico, almeno tre elementi:

  • il riconoscimento dei servizi ecosistemici, che finalmente sembra essere stato introdotto, deve essere associato ad un’affermazione di principio che riconosca il “capitale naturale” così come in altri ambiti normativi. I principi normati con l’articolo 70 del Collegato Ambientale del 2015 paradossalmente non trovano pari spazio e chiarezza nella principale legge sulla tutela del patrimonio naturale;
  • l’estensione del concetto di tassa di soggiorno, oggi ad unico vantaggio degli Enti locali;
  • termini-quadro all’interno dei quali possa realizzarsi un corretto utilizzo commerciale dei marchi dei parchi, facendo in modo che essi non siano in alcun modo confusi con i marchi di qualità e prevedendone con urgenza una loro regolamentazione univoca.

C’è infine il tema della fauna e della sua gestione all’interno delle aree protette. Un argomento delicato, che incrocia la problematica dei danni – reali o presunti – all’agricoltura o alla biodiversità, ma che è sempre stato svolto in modo superficiale, quanto non strumentale, con soluzioni semplicistiche che in molti casi risultano inefficaci se non addirittura controproducenti. Il tema della fauna, ovvero della sua conservazione, andrebbe in realtà affrontato con uno sguardo ampio, di rilancio dei principi e della azioni di conservazione e dunque ben oltre la questione dei danni e del “controllo” – cui spesso la questione è ridotta – e anzi oltre la stessa legge 394.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che Parlamento e Governo  debbano e possano intervenire sulla revisione della legge, affrontando in modo strutturale e coerente i punti che indichiamo di seguito.

  1. Gli interventi necessari al disegno di legge di modifica della legge 394/91.

Struttura di governo delle aree naturali protette.

La struttura di governo delle aree protette, sia terrestri che marine, pur in un quadro di condivisione e concertazione degli strumenti e degli obiettivi con le comunità locali, deve garantire in modo chiaro le competenze e le prerogative dello Stato in tema di protezione e conservazione della natura. In concreto, è necessario che:

  • nei Consigli direttivi abbiano una rilevanza maggiore i soggetti portatori di interessi generali sovraordinati che sono in capo allo Stato, come la ricerca scientifica (Ispra e Crea) e le associazioni ambientaliste, che esprimono essi interessi generali e diffusi. La competenza in materia di conservazione della natura e di gestione di aree naturali protette deve essere un elemento fortemente caratterizzante il profilo di presidenti e consiglieri (ad eccezione dei consiglieri designati dalla Comunità del Parco);
  • per allargare la partecipazione dei cittadini e del partenariato economico e sociale locale, la Comunità del Parco istituisca una Consulta del Parco, costituita dai portatori di interessi legittimi. Una rappresentanza della Consulta farà parte della Comunità del Parco ed avrà funzione consultiva e voto limitato secondo quanto stabilirà lo Statuto;
  • non è opportuno che nei Consigli direttivi siano rappresentati portatori d’interessi settoriali o di specifiche parti economiche, anche perché con la nascita della Consulta del Parco, in seno alla Comunità del Parco, tali interessi legittimi avranno un proprio luogo di rappresentanza e partecipazione;
  • la nomina del Presidente deve prevedere una selezione di persone con specifiche competenze ed esperienza che, proprio per arginare una deriva politica dei Parchi, è necessario indicare in norma;
  • la struttura di governo delle Aree marine protette, pur nella differenza giuridica rispetto ai Parchi nazionali, sia ricondotta a un criterio di omogeneità coerente con le competenze e le prerogative dello Stato. Ciò a maggior ragione considerando che le Aree marine protette insistono in ambiti demaniali. Esse devono assumere a tutti gli effetti dignità istituzionale analoga a quella degli Enti parco e vedersi garantite le necessarie dotazioni gestionali (al pari delle aree terrestri): la creazione di Enti di gestione autonomi e strutture gestionali snelle, il superamento dell’attuale modello di Commissione di riserva e il coinvolgimento del partenariato economico e sociale locale nelle scelte strategiche (Comunità di Area marina protetta). Il Direttore deve essere individuato secondo norme omogenee ai Parchi e ogni Area marina protetta deve essere dotata di una pianta organica;
  • le Aree marine protette contigue ai Parchi nazionali e regionali siano gestite in modo unitario secondo un’unica programmazione e pianificazione in capo a un singolo soggetto da individuare necessariamente nell’Ente parco sia nazionale che regionale;
  • sia prevista per i Parchi Nazionali  una pianificazione congiunta con le Regioni per l’attuazione dei Piani Paesaggistici sui territori di competenza, ci sia quindi una previsione legislativa di raccordo obbligatorio fra Piani dei Parchi e Piani Paesaggistici. I Parchi che hanno un Piano vigente devono avere la delega (Sportello unico autorizzativo) per la gestione del vincolo paesistico, forestale e idrogeologico.

Piante organiche e Direzione.

Le piante organiche degli Enti parco devono essere rivalutate, a iniziare dalla figura del Direttore. In concreto, è necessario che:

  • la figura del Direttore rimanga legata a specifiche competenze tecniche relative alla conservazione della natura, alla gestione delle aree protette, ai processi di pianificazione e programmazione di ambiti ad alta valenza ambientale. E’ necessario che tali competenze vengano esplicitate in norma, soprattutto se si ipotizza un superamento dell’Albo dei Direttori che indicava queste competenze come indispensabili per l’ammissione;
  • per la natura stessa del ruolo del Direttore, per la funzione sostanzialmente differente da quella del Presidente, per le competenze statali che questa figura deve garantire, è necessario che la nomina rimanga in capo al Ministro dell’Ambiente sulla base della terna espressa dal Consiglio direttivo, la quale, come già detto e ancor più nel caso di un’apertura a figure professionali della Pubblica amministrazione, deve essere selezionata sulla base delle specifiche competenze indicate dalla legge;
  • gli Enti parco devono avere in organico (come già avviene per molti Parchi regionali) una figura amministrativa e tecnica con livello contrattuale adeguato alle responsabilità imposte dagli obblighi di bilancio (dirigenti di seconda fascia). Tale figura deve avere competenze specifiche dirette in grado di integrare quelle del Direttore e con un incardinamento che consenta comunque una continuità amministrativa e funzionale dell’Ente parco;
  • le piante organiche siano riviste anche in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato. Sarebbe opportuno e coerente che queste funzioni fossero pienamente acquisite dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l’assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. In molte piante organiche, mai adeguate alle nuove funzioni ed esigenze dei parchi, mancano figure come veterinari, biologi e tecnici mentre abbondano gli amministrativi. Mancano pianificatori, geologi ed esperti in beni culturali e mancano esperti di marketing territoriale. La soppressione delle province può, ad esempio, garantire a costo zero che personale qualificato sia inquadrato negli organici dei parchi come tecnico o addetto alla vigilanza (Polizia provinciale).

Titolarità della rappresentanza dei Parchi italiani.

Consideriamo quanto meno inopportuna, se non profondamente sbagliata, la scelta di affidare per legge la rappresentanza dei Parchi all’associazione Federparchi. Ne perderebbe, tra l’altro, lo stesso ruolo autonomo e indipendente di associazione a cui liberamente si aderisce.

Il punto per altro contraddice la logica: l’associazione a Federparchi da parte degli Enti parco è – e non può che essere – volontaria. Come può dunque la norma dare per scontato che tutti gli Enti vi aderiscano? Come può la norma escludere, in principio e in sostanza, che gli Enti che intendano non aderire a Federparchi non abbiano rappresentanza? E se, come ovvio che sia, gli Enti non iscritti a Federparchi hanno rappresentanza in proprio, che senso ha dare l’esclusività della rappresentanza a Federparchi?

Funzione primaria della conservazione della natura.

In un quadro in cui gli Enti parco hanno una molteplicità di funzioni, occorre riaffermare che queste devono essere funzionali e coerentemente connesse a quella primaria della conservazione della natura, a cui i Parchi sono specificatamente preposti. In particolare:

  • la funzione di tutela risponda chiaramente ai principi e alle strategie nazionali, comunitarie e internazionali sottoscritte dal nostro Paese. La pianificazione dell’area protetta deve essere parte integrante della pianificazione regionale, non perdendo l’impostazione originaria della legge quadro che, in ragione dei beni naturalistici, degli habitat tutelati e della competenza statale su questi, vedeva il Piano del Parco come sopraelevato rispetto a ogni altro strumento di pianificazione. Occorrono tempi certi per l’approvazione dei Piani e l’introduzione del silenzio assenso, se entro 12 mesi dall’adozione da parte del Consiglio direttivo la Regione non esprime il proprio parere;
  • la gestione delle Riserve naturali dello Stato all’interno di un Parco nazionale, e limitrofe, avvenga in un quadro di massima coerenza con la gestione dell’Ente parco. A tal fine si ritiene opportuno il loro trasferimento sotto le dirette competenze dell’Ente (come peraltro già ripetutamente previsto);
  • la gestione della fauna discenda pienamente dal principio giuridico che essa è patrimonio indisponibile dello Stato e dalla consapevolezza che si tratta di uno dei beni tutelati e conservati dalle aree protette. Gli interventi degli Enti parco devono essere sottoposti a un preciso regime autorizzativo in capo all’Ispra e affrontati in un quadro di gestione complessiva, che privilegi gli approcci ecologici, di management e convivenza non impattante. Gli eventuali interventi di prelievo selettivo devono rispondere a criteri scientifici e devono essere realizzati considerando in modo prioritario forme d’intervento diverse dagli abbattimenti e comunque, quando questi siano ineludibili, coinvolgendo personale del parco e/o forze dell’ordine ed evitando rigorosamente la commistione con qualsiasi forma di attività venatoria;

Entrate per i Parchi derivanti da royalties.

Le possibili integrazioni economiche per i Parchi non devono influenzare in alcun modo il rilascio di pareri e nulla osta, ovvero della libera attività dei Parchi. La specifica  – prevista nella proposta di legge – che si tratti solo di royalties per attività esistenti già autorizzate non basta affatto. In effetti, non si tiene conto che alcune di queste attività sono a scadenza, che in molti casi godono di autorizzazioni pregresse rilasciate senza adeguate valutazioni ambientali, che l’eventuale rinnovo delle concessioni è soggetto a parere del Parco, che un Ente (specie se con una governance debole) che vede i propri fondi liberi garantiti dalla royalty avrà indubbi problemi a produrre dinieghi alle richieste. Dunque, affinché siano evitati tali pericoli, è necessario:

 

  • che eventuali royalties per attività già autorizzate non siano direttamente incamerate dagli Enti parco territorialmente competenti, cioè dai medesimi soggetti che potrebbero essere chiamati a esprimere pareri o nulla osta sulle attività (o sul rinnovo delle stesse) da cui potrebbero derivare le stesse royalties. Al contrario, le royalties percepite vadano a costituire un fondo in capo al Ministero dell’Ambiente per progetti di conservazione degli Enti parco, anche privilegiando i progetti di sistema. Si crei, in sostanza, un fondo “cieco” presso il Ministero i cui introiti vadano redistribuiti, proporzionalmente, a tutte le aree protette su progetti condivisi con lo stesso Ministero, anche secondo il modello usato per il fondo del capitolo 1551 della Direttiva sulla biodiversità;
  • si definiscano i termini di gestione e utilizzo dei cosiddetti marchi dei Parchi, al fine di promuovere attività, anche in concessione, tese a promuovere e valorizzare non solo le attività direttamente svolte dagli Enti e/o per conto di questi ma anche le attività economiche territoriali caratteristiche, identitarie o funzionali alla promozione dell’area protetta. Si preveda la possibilità degli Enti parco di essere considerati tra i soggetti che godono dell’uso governativo dei beni demaniali e dei beni requisiti alle organizzazioni malavitose che rientrano nei propri ambiti territoriali di competenza. Si stabiliscano anche forme di affidamento di questi beni che consentano agli Enti parco di trarre buon vantaggio, quando i beni sono recuperati ai fini di una valorizzazione o promozione dell’area protetta.
  1. Il grande contributo delle aree protette al nostro Paese.

Le aree protette sono per il nostro Paese, per il suo patrimonio naturale e la sua cultura, un vero e proprio tesoro. Natura, bellezza, paesaggio, cultura, occasioni innovative. Chi vive nelle aree protette ha oggi un vantaggio competitivo in termini di benessere e qualità della vita. Chi può godere di esse, frequentandole, studiandole, fruendone la natura, gode di un bene  preziosissimo, inestimabile.

In questa delicata fase, occorre tuttavia un rinnovato impegno, culturale e organizzativo, per aiutare le aree protette a trovare le risposte più adeguate a disegnare il futuro della conservazione della natura e persino a contribuire, in modo concreto e rilevante alla rinascita del Paese ed alla sua uscita dalla crisi, a cominciare dalla valorizzazione del ruolo della natura, in termini di servizi ecosistemici e di cultura e immaginario collettivo.

Un grande contributo, che risiede non solo nell’aspetto ambientale e scientifico, per altro ineludibile, di conservazione e valorizzazione della biodiversità, ma anche sul piano economico e sociale, nella creazione di nuovo lavoro e nel miglioramento della qualità della vita delle persone.

C’è ancora molto lavoro da fare: bisogna migliorare l’efficacia delle aree protette nella conservazione della biodiversità e delle specie protette; integrare la gestione delle aree protette con quella della rete Natura 2000, all’interno della Strategia nazionale per la biodiversità; recuperare il ruolo delle aree protette sulla tutela del paesaggio; sviluppare forme di gestione della fauna efficaci, avanzate e rispettose e al contempo migliorare la capacità di risarcire gli agricoltori dai danni da essa eventualmente determinati; rafforzare il finanziamento delle aree protette anche attraverso nuovi strumenti; individuare nuovi meccanismi di partecipazione alla vita dei parchi dei cittadini italiani e stranieri e delle loro forme associative; rafforzare il ruolo delle Comunità del parco nelle decisioni strategiche, sburocratizzando l’Ente parco con un aumento delle responsabilità e maggiore aderenza alle regole generali della pubblica amministrazione.

Bisogna impegnarsi ancora di più perché le aree protette diventino protagoniste del cambiamento e possano dare appieno il proprio grande contributo. E’ un impegno che merita di essere perseguito, da tutti.

E allora, non si perda l’occasione di guardare la questione delle aree protette in una prospettiva vasta, di ampio respiro, che parta dalla ragioni stesse della legge 394 – la conservazione della natura e del territorio – e da esse ricostruisca la rete, il tessuto, il senso, la missione delle aree protette.

E’ questa la riforma che occorre fare. La riforma che sinceramente ci auguriamo e alla quale siamo pronti a contribuire.

Riservandoci di inviare le nostre osservazioni specifiche, le Associazioni firmatarie:

Ambiente e Lavoro – Il Presidente Marcello Buiatti

AIIG – Associazione Insegnanti di Geografia – Il Presidente Gino De Vecchis

Club Alpino Italiano – Il Presidente Franco Iseppi

Centro Turistico Studentesco – Il Presidente Domenico Iannello

Ente Nazionale Protezione Animali – Il Presidente Carla Rocchi

FAI – Fondo Ambiente Italiano – Il Presidente Andrea Carandini

Greenpeace Italia – Il Presidente Andrea Purgatori

Gruppo di Intervento Giuridico – Il Presidente Stefano Deliperi

Italia Nostra – Il Presidente Marco Parini

LAV – Lega Antivivisezione – Il Presidente Gianluca Felicetti

Legambiente – Il Presidente Rossella Muroni

Lipu – Il Presidente Fulvio Mamone Capria

Marevivo – Il Presidente Rosalba Giugni

Mountain Wilderness – Il Presidente Carlo Alberto Pinelli

Pro Natura – Il Presidente Mauro Furlani

SIGEA – Il Presidente Giuseppe Gisotti

WWF Italia – Il Presidente Donatella Bianchi