Caccia nelle Marche: salvi pavoncelle e moriglioni. Il Consiglio di Stato boccia Tar e Regione

«L’uccisione di ogni essere vivente costruisce evento non riparabile in alcun modo»

[30 Ottobre 2020]

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Associazione Vittime della caccia ,

contro la Regione Marche e Enalcaccia e Federazione Italiana Caccia per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Marche n. 322/2020, sull’impugnazione della delibera n. 1060 del 28 luglio 2020 della Giunta regionale con oggetto l’adozione del calendario venatorio 2020\2021, nella sola parte in cui autorizza la caccia alla pavoncella e Moriglione.

Nel suo decreto il Consiglio di Stato ha ritenuto che «il T.A.R. Marche, nell’ordinanza appellata e succintamente motivata, non ha tenuto conto: 1) che il Ministero dell’Ambiente, con nota 9 luglio 2019, a seguito di specifica nota 19 giugno 2019 n. 3896523 della Commissione UE, e nuovamente – con nota 28 maggio 2020 per la stagione 2020-2021, che qui interessa – ha specificamente preso in considerazione la emersa vulnerabilità delle specie “moriglione” e “ pavoncella”. In particolare, già per la stagione 2019/2020, era stato osservato che -malgrado al 9 giugno 2019 non fosse ancora esecutivo l’accordo AEWA che inseriva le due specie tra quelle non cacciabili – gli Stati Parte erano invitati nelle more a sospendere il relativo prelievo venatorio anche ai sensi dell’art.7 cd. “Direttiva Uccelli”, salvo che non fossero stati adottati piani di azione specifici nazionali (e, nel caso dell’Italia, regionali) volti a rendere sostenibile il (limitato) prelievo di tali specie ritenute vulnerabili; tale orientamento ha trovato conforto in numerose recenti pronunzie (cfr. Tar Liguria sent.n.780/2019; TAR Calabria sent.n.147/2020; TAR Toscana sent.n. 848/2020); 2) che lo stesso Ministero dell’Ambiente, per la corrente stagione venatoria, con la citata nota 28 maggio 2020, proprio per il moriglione e la pavoncella ha rafforzato l’esortazione alle Regioni ad escludere tali specie da quelle cacciabili, specificamente affermando: che le stesse specie sono state inserite nell’allegato A dell’Accordo AEWA sulla conservazione delle specie cacciabili; che, pertanto, risulta massimamente urgente sospendere la caccia a tali specie; Nel senso della sospensione, cfr. per la stagione venatoria corrente, le ordinanze TAR Veneto n.473/2020; TAR Calabria n.522/2020; decreto presidenziale TAR Sardegna n.347/2020; 3) che, allo stato, manca qualsivoglia piano definibile “piano d’azione specifico” per rendere sostenibile, fino alla piena operatività del divieto di cui al citato Accordo AEWA, il prelievo delle due specie alla luce della attuale condizione di vulnerabilità; Ritenuto che la motivazione della ordinanza appellata fonda la decisione negativa sul fatto che l’ISPRA avesse, per la stagione 2019/2020 (che però è superata e irrilevante per la fattispecie) espresso parere favorevole, laddove l’ISPRA non abbia ritenuto, per la stagione in corso (cioè quella su cui poggia la controversia), di esprimere alcun parere sul prelievo di tali due specie, contrariamente a quanto l’ISPRA stessa ha invece fatto esprimendo parere ai fini di delibere di altre regioni.

Quindi il Consiglio di Stato, «Considerato che la controversia ha ad oggetto la delibera della Regione Marche e il prelievo delle due specie sul territorio marchigiano, per il quale manca del tutto il parere, mentre è applicabile anche alla Regione Marche (e per nulla valutata) l’esortazione a sospendere il prelievo “con massima urgenza”, proveniente dal Ministero Ambiente, il quale rappresenta lo Stato italiano negli accordi internazionali tra cui l’Accordo AEWA più volte citato; Considerato che, seppure in questa sede di delibazione sommaria, e con riserva di approfondimento in sede collegiale, vi sono quindi profili di “fumus boni juris” che non appaiono manifestamente infondati; Considerata, inoltre, l’esistenza di un danno irreparabile, consistente nella continuazione della caccia a specie considerate, per le ragioni sopra dette, meritevoli di speciale tutela (e appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato), giacché è evidente che l’uccisione di ogni essere vivente costruisce evento non riparabile in alcun modo»

Per questo il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza dell’Associazione Vittime della caccia  e ha sospeso i provvedimenti impugnati in primo grado, fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 26 novembre.

L’Associazione Vittime della caccia esprime «grande soddisfazione per questo esito e per le motivazioni anche etiche che lo hanno sostenuto».