Capitani di lungo corso? Nelle aree protette i presidenti in quiescenza

[31 Marzo 2017]

Il Parlamento (adesso la Camera), com’è noto, sta rivisitando la legge quadro sulle aree protette. È mio spassionato parere che gli interventi in atto siano ben lontani dal cogliere i veri problemi delle aree protette in Italia, soprattutto quelli più gestionali e quotidiani, e ovviamente si segna ancora la netta distanza siderale dal valido sistema delineato dall’IUCN. Peraltro, a tutto discapito della chiarezza e della semplificazione, ne sta uscendo un testo decisamente appesantito e confuso, nonché a tratti anche pericolosamente contraddittorio. Interessanti degli emendamenti proposti da alcuni deputati, pur con la consapevolezza che difficilmente saranno recepiti.

Nel solco principale della riforma, invece, si trovano luci ed ombre e a volte tutte e due le cose insieme. È il caso della ridefinizione della figura dei presidenti di parco. Apprezzabile l’intento, rispetto al testo in vigore, di migliorarne la selezione. I contenuti impiegati, però, appaiono quantomeno discutibili e comunque inefficaci. Secondo la formulazione attuale del testo, «il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale». A questo periodo, cancellate le Province autonome di Trento e Bolzano (forse per dimenticanza o per presa d’atto del nuovo assetto del Parco dello Stelvio, e comunque nell’idea dichiarata che nel futuro nessun altro parco nazionale potrà accedere a tali territori) verrebbe aggiunto il seguente: «nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private».

Difficile non censurare una formula così vuota e generica, tale da ricomprendere, come prima, ogni cittadino italiano (non è ironia ma anche un maturo edicolante può oggettivamente dimostrare una comprovata esperienza di gestione in strutture private…). E questo sarebbe il meno, giacché nella peggiore ipotesi non cambierebbe nulla rispetto allo status quo ante.

Sia pure, si badi, con il rammarico per la perdita di un’occasione in cui si sarebbe potuto almeno appuntare un valido criterio di valutazione curriculare sui generici temi della protezione della natura. Ma, forse, guardando alle ricorrenti nomine ministeriali nei consigli direttivi di «esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità» si sarebbe corso il grave rischio di far risaltare troppo come tale previsione sia regolarmente e puntualmente disattesa.

Apprezzabile la nuova affermazione secondo cui «la carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici». Regola scontata discendente già dall’ordinamento in vigore, ma non intesa così sempre e da tutti.

Un po’ border-line il richiamo all’art. 79 del Testo unico degli enti locali (recante la disciplina di permessi e licenze per gli amministratori locali militari o lavoratori subordinati pubblici o privati) giacché il ruolo e la figura del presidente di un parco nazionale non sembra sposarsi adeguatamente con una presenza ed un’attività ritagliata rispetto ad altri più assorbenti lavori.

Ed è forse per questo che immediatamente dopo è prevista la disapplicazione espressa del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Tale norma, nell’ottica generale di contenimento delle spese della pubblica amministrazione aveva vietato l’attribuzione di incarichi di studio o consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire, altresì, ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni.

La deroga, priva di motivazioni di sorta rispetto alla più generale previsione di contenimento della spesa del 2012, stride maggiormente allorché deve confrontarsi con la pur legittima previsione secondo cui al presidente spetta un’indennità omnicomprensiva, stabilita dal Ministero dell’ambiente e a carico del bilancio del parco.

Sul punto non sembrano essere le circa duemilacinquecento euro mensili lorde a costituire il problema, ma principalmente, e come detto, la deroga alla previsione generale – da valersi per tutte le pubbliche amministrazioni – non supportata da alcuna valida ed idonea giustificazione collimante con gli obiettivi e la finalità della legge quadro sulle aree protette. E così, un po’ più in prospettiva, ancora l’idea di un paese che fa fatica a ringiovanirsi (anche nelle figure soggettive dei personaggi che si susseguono in tali tipologie di ruoli ed incarichi) e che piuttosto sottrae risorse ai giovani, i quali non sanno se potranno beneficiare di una rendita pensionistica di vecchiaia, in favore di chi questa rendita già l’ha pacificamente conquistata.