Controllo della fauna selvatica, dopo la sentenza della Corte Costituzionale le Regioni chiedono di cambiare la legge sulla caccia

Introdurre gli operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome

[28 Giugno 2017]

Conferenza delle Regioni ha approvato un ordine del giorno con il quale chiede la modifica della legge 157/92 sulla caccia. Il tutto parte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 che ha sancito che le sole figure delle quali ci si può avvalere per attuare i nell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica sono le “guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali” e che, in base alla legge 157/92, devono essere «tassativamente» quelle riportate nell’elenco contenuto all’articolo 19: i proprietari dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali, bocciando così un’integrazione normativa esercitata dalla Regione Liguria che prevedeva di potersi avvalere anche di coadiutori appositamente abilitati, cioè di cacciatori “selecontrollori”.

Secondo le Regioni e le Province autonome, «L’incremento della fauna selvatica ha reso necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, attuati prevalentemente per far fronte ai danni alle produzioni agricole anche nei territori preclusi all’esercizio venatorio» e lamentano che «I soli soggetti ricompresi nell’articolo 19 della legge 157/92 non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile». Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale mette fuori gioco i cacciatori «appositamente formati e abilitati per contenere i danni della fauna selvatica».

Per questo la Conferenza delle Regioni «Impegna il Governo ad intervenire tempestivamente per una modifica del richiamato articolo 19 della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’”operatore abilitato”».

Le Regioni e le Province autonome chiedono  che il al comma 2 dell’Articolo 19 Controllo della fauna selvatica  della legge 394/91 venga  cambiato in questo modo:

“2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsinonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio”.

Attualmente a l’articolo 19 della legge 157/92 recita al paragrafo che le Regioni chiedono di cambiare:

“Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio”.