Il Tar di Palermo blocca la caccia in Sicilia: accolto il ricorso di Legambiente, Lipu e Wwf

Stop alla caccia sino al 1 ottobre, illegittima la preapertura al 1 settembre, niente attività venatoria a febbraio, chiusa la caccia al coniglio per l’intera stagione

[20 Settembre 2018]

Dopo i numerosi atti di bracconaggio avvenuti in Sicilia contro specie rare e protette, che si sono susseguiti nell’arco di pochissimi giorni – basti ricordare l’abbattimento di un capovaccaio e di un falco pescatore –, per la fauna siciliana è arrivata una tregua. A sancirla ieri è stato il Tar di Palermo, che ha hanno riconosciuto pienamente le ragioni espresse dagli ambientalisti.

Con un’articolata sentenza, infatti, il Tar ha accolto totalmente il ricorso presentato da Legambiente Sicilia, Lipu e Wwf, con il patrocinio degli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo, contro «il calendario venatorio 2018/2019 emanato ad agosto dall’assessore all’Agricoltura Eddy Bandiera in contrasto con il parere dell’Ispra», sintetizzano gli ambientalisti.

Questi i principali risultati emersi dalla sentenza: «L’ordinanza – spiega il Wwf – oltre a riconoscere il valore del parere dell’Ispra, immotivatamente disatteso dalla Regione Sicilia, riconosce l’illegittimità della preapertura del 1° settembre con la conseguente chiusura della caccia sino al 1° ottobre per gli uccelli e la piccola selvaggina e l’illegittimità della prosecuzione dell’attività venatoria nel mese di febbraio 2019, e stabilisce la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione. Il Tar Palermo, nel richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rispetto del parere dell’Ispra e, per la prima volta, anche quella della Corte dei Conti sul danno erariale conseguente all’illegittimo prelievo venatorio di fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato), ha inoltre evidenziato la mancanza di dati scientifici aggiornati in base ai quali la Regione avrebbe dovuto disciplinare la caccia in Sicilia».

Visto il pronunciamento, Legambiente, Lipu e Wwf chiedono dunque all’assessore Bandiera l’immediata esecuzione della decisione del Tar per evitare ulteriori danni al patrimonio faunistico, e l’emanazione di immediate disposizioni ai corpi di polizia e vigilanza per il rispetto dei nuovi divieti. Da oggi, conclude perentorio il Panda nazionale, «chiunque venisse sorpreso nell’esercizio di attività venatoria ovvero di porto di fucili da caccia sarebbe punibile per il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 157/1992, punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda fino a 2.582 euro ed il sequestro delle armi».