La Corte Costituzionale boccia la legge taglia-parchi della Regione Liguria

Dichiarati incostituzionali 5 articoli. Gli ambientalisti: debacle clamorosa della Giunta Toti

[7 Luglio 2020]

Con la  sentenza n 134 anno 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato  illegittime larghe parti della legge regionale ligure 3/2019 – la cosiddetta “taglia- parchi” –  con la quale si cambiava la legge regionale 12/95 che disciplina le Aree Protette in Liguria.  Come spiega  Stefano Sarti, vicepresidente di Legambiente Liguria, la Corte  Costituzionale ha bocciato la Regione Liguria «In particolare nei punti in cui sopprimeva le aree protette in Provincia di Savona, in quelli in cui si disciplinavano per legge i confini di alcuni parchi liguri, come Alpi Liguri, Aveto, Antola, Beigua. È uno schiaffo in faccia alle politiche delle aree protette della Giunta Toti. I fatti (o meglio gli antefatti) dell’attuale giunta regionale sono molto più decadenti e pericolosi di quanto voglia far credere la sua stessa macchina propagandistica.  Qualcuno ne prenda atto…».

A maggio, le associazioni ambientaliste avevano inoltrato un dettagliato esposto al Governo nazionale, che aveva deliberato l’impugnativa presso la Corte Costituzionale per le «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)», in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte Costituzionale ha invece dichiarato  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, 10, 22, 23 e 31 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, promosse, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri e «inammissibile l’intervento nel processo costituzionale dell’Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS), «in quanto il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili».

In un comunicato congiunto esultano anche le sezioni liguri di Lega Abolizione Caccia, Wwf e Italia Nostra, secondo le quali la sentenza  ha fatto perdere l’efficacia a ben 5 articoli della cosiddetta legge regionale “taglia- parchi”: «In particolare sono stati censurati dalla Consulta alcuni capisaldi del provvedimento del Consiglio Regionale della Liguria, proposti dall’assessore Stefano Mai, con i quali:

si riducevano i confini dei parchi regionali (per circa 540 ettari) di Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, senza coinvolgere preliminarmente gli enti parco e gli enti locali; si violava la normativa statale che prevede che il piano del parco prevalga su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale; si modificava il funzionamento degli organi consultivi , le “comunità del parco” senza demandare tali questioni ai rispettivi statuti (ad esempio stabilendo che il voto di alcuni componenti conti per un peso di tre centesimi); si cancellavano i riferimenti alle aree protette di interesse locale. La Corte Costituzionale ha inoltre fissato il principio in base al quale le convenzioni dei singoli parchi con associazioni che gestiscono guardie volontarie non possono surrogare gli obblighi di sorveglianza pubblica da parte dell’ente parco (la regione escogita continui espedienti per non bandire concorsi per guardiaparco, previsti sin dal 1995)».

Per il coordinamento delle associazioni «Si tratta di una debacle clamorosa della Regione Liguria, per l’approssimazione della Giunta e della dirigenza regionale , che hanno predisposto una legge regionale arraffazzonata e zeppa di violazioni della legge quadro statale 394/1991 sulle aree protette, con disprezzo per le esigenze di salvaguardia del nostro patrimonio naturale».