Lupi, sentenza della Corte Ue: si possono abbattere solo in circostanze eccezionali

Bocciata la normativa finlandese. Per i GRE la Corte di Giustizia Ue ha detto giù le mani dai lupi

[25 Ottobre 2019]

I Gruppi di Ricerca Ecologica (GRE) annunciano che una sentenza della Corte di Giustizia Ue metterebbe fine alla querelle, anche italiana, sull’abbattimento dei lupi nell’unione europea.

I GRE dicono che «Mentre in Italia la Conferenza Stato – Regioni tiene bloccato da più di un anno e mezzo il nuovo Piano di Gestione e conservazione del lupo senza la misura degli abbattimenti (che la scienza ha ampiamente dimostrato essere totalmente inutili), nonostante il favore della stragrande maggioranza delle Regioni (solo la Regione Toscana, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano non hanno rilasciato dichiarazioni di voto), un’importante chiarimento ci arriva dalla Corte di Giustizia dell’Ue».

Infatti, la Corte si è espressa su procedimento promosso dalla Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry (Associazione Tapiola per la conservazione della natura) sulla legittimità di decisioni del Suomen riistakeskus (Agenzia finlandese per la fauna selvatica) di concedere deroghe per la caccia al lupo e su una pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte amministrativa suprema della Finlandia. Si tratta della la seconda causa sulla caccia ai lupi in Finlandia affrontata dalla Corte europea. La prima era stata la causa C-342/05 del 2007 e ora la Corte finlandese ha chiesto alla Corte Ue di chiarire alcune questioni relative alla compatibilità della caccia al lupo con la direttiva Habitat.

Nella nuova sentenza la Corte Ue ha precisato che «l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di decisioni che concedono deroghe al divieto di uccisione deliberata del lupo, sancito all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, a titolo di caccia di gestione, il cui obiettivo è la lotta al bracconaggio, se:  1. l’obiettivo perseguito da tali deroghe non è comprovato in modo chiaro e preciso e se, alla luce di dati scientifici rigorosi, l’autorità nazionale non riesce a dimostrare che siffatte deroghe sono idonee a raggiungere tale obiettivo;  2, non è debitamente dimostrato che l’obiettivo da esse perseguito non possa essere raggiunto mediante un’altra soluzione valida, posto che la mera esistenza di un’attività illecita o le difficoltà incontrate nell’effettuazione del controllo di quest’ultima non possono costituire un elemento sufficiente a tal riguardo;  3. non è garantito che le deroghe non pregiudicheranno il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella loro area di ripartizione naturale;  4. le deroghe non sono state oggetto di una valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché dell’impatto che la deroga prevista può avere su quest’ultimo, a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero, e non sono soddisfatte tutte le condizioni relative alla base selettiva e alla misura limitata delle catture di un numero limitato e specificato di taluni esemplari delle specie indicate nell’allegato IV della suddetta direttiva in condizioni rigorosamente controllate, il cui rispetto deve essere accertato con riferimento, segnatamente, al livello della popolazione, del suo stato di conservazione e delle sue caratteristiche biologiche. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nel procedimento principale».

Riassumendo: la Corte Ue conferma che la caccia ai lupi (inclusa la “caccia di gestione”) può basarsi in linea di principio sull’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), ma chiarisce allo stesso tempo che le condizioni da soddisfare sono molto restrittive e non sono certo quelle invocate dal Trentino e dal Súd Tirol o dalla Toscana. Questo vale naturalmente anche per altri grandi carnivori – come l’orso – e altre specie fortemente protette elencate nell’allegato IV della direttiva Habitat.

In linea di principio, per quanto riguarda gli Stati membri dell’Ue, c’è spazio per valutare l’impatto di una potenziale deroga sullo stato di conservazione di una popolazione transfrontaliera di lupi, sebbene le condizioni alle quali questo può essere concesso rimangano poco chiare. La valutazione deve anche prendere in considerazione l’impatto sulla popolazione a livello locale.

Per quanto riguarda la controversa caccia al lupo in Finlandia che ha portato a questa sentenza da parte della Corte dell’Ue, mentre spetta formalmente al giudice nazionale determinare il suo impatto, la Corte dell’Ue lascia pochi dubbi sul fatto che la caccia al lupo “controllata” sia gravemente insufficiente a soddisfare le varie condizioni poste dalle direttive europee.