Quale riforma per la legge sulle Aree protette? Forum di greenreport.it con le associazioni ambientaliste

Risponde Marco Parini, Presidente Italia Nostra

[25 Ottobre 2016]

Dopo l’approvazione della riforma della legge quadro 394/91 sulle Aree protette in Commissione ambiente in Senato, le Associazioni ambientaliste hanno firmato un documento unitario che contiene osservazioni e proposte a quel testo che i senatori si apprestano a discutere in Aula.

Di fronte ad un importante documento, che unisce nuovamente il fronte ambientalista sulle aree protette, greenreport.it ha promosso un Forum sulla riforma delle Aree protette rivolgendo 4 domande ai presidenti di  Lipu/BirdLife Italia Fulvio Mamone Capria,  Italia Nostra Marco Parini, Legambiente Rossella Muroni e Wwf Donatella Bianchi.

Ecco cosa ne pensa il presidente di Italia Nostra Marco Parini

 

  • Con il documento “Aree protette, tesoro italiano. Per un rilancio delle arre protette italiane e un’efficace riforma della Legge 394”, le associazioni ambientaliste hanno ritrovato il dialogo e il confronto sul testo della modifica della legge sulle aree protette in discussione al Senato: quali sono i punti che hanno consentito di arrivare al documento unitario?

Eravamo consapevoli che si stava mettendo mano ad un testo sacro della storia della tutela del nostro patrimonio paesaggistico, naturale e faunistico: la legge quadro 394/91. Una legge considerata da tutti come gioiello normativo e che, in un primo momento da molti di noi , era difficile immaginarla diversa come obiettivi e principi enunciati.

Eravamo altresì consapevoli che in questi 25 anni qualcosa non aveva funzionato e gli ambiziosi obiettivi che la legge si proponeva di toccare non sempre erano stati raggiunti.

Cambiare per migliorare era importante ma non facile perché bisognava in primo luogo mettere in luce perché la Legge, pur avendo messo al sicuro una importante porzione del ns territorio (62% circa) , poi raramente fosse stata percepita come un’opportunità o fiore all’occhiello dalle comunità che  abitano le aree protette.

Riunirsi ha significato cercare insieme un cambiamento di prospettiva, provare a riportare il modello “parchi” al centro del dibattito culturale italiano e soprattutto verificare, ogni associazione con la propria sensibilità, quale futuro fosse possibile costruire per territori dove è necessario immaginare –come ci ha indicato anche Papa Francesco con l’enciclica-  uno sviluppo economico rispettoso dell’Ambiente e della Natura.

Perché i parchi sono un sistema unico dove Natura, Biodiversità e Storia sono espressioni di un insieme culturale e il nostro compito, è quello di essere portatori d’interessi di questa realtà e cercare di garantire che essa possa essere perpetuata nel futuro per le generazioni che verranno.

 

  • Quali sono i punti più controversi della proposta del Senato? Quali quelli positivi?

 

Il primo aspetto che colpisce nella proposta del Senato è una deriva localistica della governance delle aree protette. Nei consigli direttivi dei parchi si avrà una decisa maggioranza delle rappresentanze degli Enti Locali a scapito di coloro che in consiglio rappresentavano il mondo delle competenze scientifiche dedite alla tutela della Natura. Ciò accentuerà notevolmente la vocazione politica delle personalità che verranno chiamate a guidare il futuro dei ns parchi nazionali , compromettendo (come è già stato per il recente passato) una reale e fattiva visione strategica a garanzia della tutela della Natura e Biodiversità nelle aree protette.

Altro tema spinoso è la  dequalificazione dei requisiti dei Presidenti dei parchi nazionali: per le competenze è  richiesta una generica “comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private”. Anche la procedura per  la nomina non offre garanzie sulle capacità di chi è chiamato a svolgere un ruolo gravoso: il Ministro dell’Ambiente propone una terna che, se  entro quindici giorni non raggiunge l’intesa con le Regioni, lo autorizza (dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti) a poter scegliere discrezionalmente tra le persone di sua fiducia  (art. 5);

Non condividiamo anche  come il disegno di legge descrive i criteri di scelta del Direttore dei parchi nazionali e delle aree marine protette (artt. 5 e 14, comma 13). La scelta della figura del dirigente apicale di un parco viene di fatto lasciata alla discrezionalità del Consiglio Direttivo e , come per il Presidente, la richiesta delle competenze è genericamente descritta con una non meglio precisata  “esperienza professionale di tipo gestionale”.  Ciò pone questo dirigente in una posizione  difficile che non gli permette di   godere di un ruolo indipendente rispetto a coloro da cui proviene l’incarico.

Altro motivo di preoccupazione è il tema delle  entrate – royalties – derivanti da impianti e attività impattanti esistenti nelle aree protette e a volte nelle aree contigue ( impianti fotovoltaici, estrattivi come le trivellazioni, centrali a biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt;, impianti esistenti di derivazione d’acqua per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 100 KW;     oleodotti, metanodotti ed elettrodotti ecc.).  Come abbiamo sottoscritto nel documento   “ il tema dell’autofinanziamento non può essere legato all’ipotesi di royalties derivanti da attività impattanti presenti nelle aree protette, perché si finirebbe per condizionare gli Enti nel rilascio di eventuali pareri relativi a tali attività. Una valida riforma deve invece affrontare e prevedere, anche con un approccio amministrativamente pragmatico, almeno tre elementi:

  • il riconoscimento dei servizi ecosistemici, che finalmente sembra essere stato introdotto, deve essere associato ad un’affermazione di principio che riconosca il “capitale naturale” così come in altri ambiti normativi. I principi normati con l’articolo 70 del Collegato Ambientale del 2015 paradossalmente non trovano pari spazio e chiarezza nella principale legge sulla tutela del patrimonio naturale;
  • l’estensione del concetto di tassa di soggiorno, oggi ad unico vantaggio degli Enti locali;
  • termini-quadro all’interno dei quali possa realizzarsi un corretto utilizzo commerciale dei marchi dei parchi, facendo in modo che essi non siano in alcun modo confusi con i marchi di qualità e prevedendone con urgenza una loro regolamentazione univoca.”

Infine sull’attribuzione a Federparchi (Federazione italiana parchi e riserve naturali) della titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette (art. 6) , ci è sembrato che la proposta non sia opportuna poiché va contro l’art 18  della Costituzione (la libertà di associazione) e al momento non è rappresentativa di tutti i parchi italiani.

Aspetti positivi contenuti nella nuova legge sono invece da individuare in alcuni punti  già evidenziati dal Prof. Carlo Alberto Graziani del CTS dell’ Associazione Mountain Wilderness :

– interlocuzione con il Ministero dei beni ambientali e delle attività culturali e del turismo nella elaborazione del piano del parco (art. 6);

– introduzione del sottotipo parco nazionale con estensione a mare: l’estensione a mare ricomprende anche le aree marine protette contigue al parco terrestre e in tale estensione, comprese le zone che non sono aree marine protette, si applica  la disciplina propria di tali aree (art. 1);

– Il ricollegamento  tra la Rete Natura 2000 e il sistema delle aree protette ai fini della conservazione della biodiversità (art. 1);

– Affidare agli enti di gestione delle aree protette la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ( siti di interesse comunitario, SIC – in prospettiva zone speciali di conservazione, ZSC –  e zone di protezione speciale, ZPS) quando siano comprese nel territorio di parchi, riserve e aree marine protette e anche, ove possibile, quando siano “esterne” a esso (art. 1);

– Aver dato un ruolo determinante all’ISPRA per le aree protette (art. 1);

– Aver fissato le scadenze per la nomina del Presidente dei parchi nazionali (art. 5), per l’approvazione del piano del parco e del regolamento (art. 6), per il rilascio di pareri, intese, pronunce o nulla osta richiesti dall’ente gestore di un’area protetta (art. 14, comma 7, qualora tale comma venga interpretata come norma a valenza generale e non invece, alla luce della sua collocazione, come norma applicabile alle sole aree marine protette);

– Aver finalmente sancito l’incompatibilità del Presidente con incarichi elettivi e con incarichi nella pubblica amministrazione (art. 5);

– Attribuire di maggiori poteri al Presidente che non solo  coordina l’attività dell’ente, ma esercita anche le funzioni di indirizzo e programmazione, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica della realizzazione di essi (art. 5);

–  introduzione del monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi (art. 5);

– indicazione delle aree contigue nel piano del parco d’intesa con le Regioni e non più su iniziativa di queste (ma sono equivoche le espressione aree “contigue e esterne” e “aree contigue esterne” e non è chiaro il riferimento a un piano regionale per tali aree) e regolamentazione dell’attività venatoria in tali aree più chiara rispetto a quella vigente (art. 6);

– attribuzione agli enti parco di competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (art. 13 bis);

  1. introduzione del programma triennale per le aree marine protette (art. 14);
  2. indicazione precisa degli atti sottoposti alla vigilanza ministeriale: approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche (art. 15);
  3. superamento del silenzio assenso nella concessione dei nulla osta (art. 7);
  4. unificazione dei piani (piano del parco e piano pluriennale economico e sociale) (art. 6);
  5. disciplina della gestione della fauna (salvo quanto si dirà successivamente) che sviluppa e chiarisce principi presenti nella normativa vigente (art. 10);
  6. concessione gratuita dei beni demaniali agli enti gestori delle aree protette, dai quali pertanto questi possono trarre anche risorse finanziarie;
  7. previsione di specifici benefici per i comuni delle isole minori in cui siano presenti aree protette (art. 3; questa norma dovrà essere collegata con quanto previsto nei disegni di legge sulle piccole isole in contemporanea discussione presso la Commissione ambiente);
  8. aumento, in generale del 100%, delle sanzioni pecuniarie e maggiore incisività della confisca dei beni (art. 19).

 

 

  • Una legge, anche se dovesse rivelarsi una buona legge, non risolverà certo i problemi dei parchi italiani. Quali sono secondo lei i principali, e come la sua Associazione intende affrontare il confronto – anche con Federparchi e le forze politiche – che si aprirà dopo la pubblicazione del documento delle associazioni ambientaliste sui parchi?

Un tema purtroppo ancora oggi non risolto è quello delle risorse. Senza il contributo dello Stato, i parchi nazionali italiani difficilmente avranno la forza per impostare un percorso di rilancio di un modello di sviluppo locale che sia sostenibile e realmente competitivo. A ciò si aggiunga  il tema delle necessarie competenze. Poter disporre di eccellenze culturali oltre che manageriali e gestionali per il rilancio delle aree protette italiano è fondamentale.

Percorso irrinunciabile è anche il riposizionamento delle nostre realtà sulle linee transnazionali dell’UICN (International Union for the Conservation of Nature) .  Noi auspichiamo che il Governo sia consapevole di quanto la realtà rappresentata dai “parchi e aree protette italiane “possa essere importante per il Paese.

La  legge 394 nel 1991 fu un modello normativo e introdusse nel ns paese una nuova visione del territorio, della conservazione del Paesaggio, del dovuto rispetto per la fauna.

Oggi i tempi ci chiedono di rivedere alcuni passaggi per rendere i parchi un percorso esemplificativo di come procedere verso il futuro.

Attraverso una buona revisione della legge quadro 394 possiamo sperare di riposizionare veramente il nostro Paese a livello internazionale  riaffermando i principi di conservazione la diversità biologica e salvaguardare i processi ecologici che sono necessari sia per la conservazione della natura e sia per qualificare positivamente la vita umana.

Occorre ora più lavoro e soprattutto la volontà di ascoltare quelle voci e quelle esperienze che hanno fatto la storia dei parchi italiani e che oggi si mettono a disposizione per migliorare il raggiungimento dell’obiettivo.

  • C’è un punto non presente nel documento unitario sul quale la sua Associazione avrebbe osato di più? 

Nei parchi italiani è posta una parte del patrimonio storico monumentale italiano. Ripetiamo, è questa commistione di Storia, Natura e Biodiversità che rende unico il nostro Paese.

Abbiamo apprezzato lo sforzo da parte della Commissione Ambiente del Senato di recepire questo passaggio nelle modifiche della Legge. Resta il fatto che siamo convinti che una più stretta relazione tra i 2 ministeri Ambiente/Beni Culturali potrebbe dare risultati sorprendenti sia sotto il profilo della conservazione che della valorizzazione del territorio.