Lipu: «Finisce un'epoca buia. grande lavoro di tutta Birdlife International»

Stop della Corte di giustizia europea alle deroghe di caccia tradizionali (VIDEO)

«Le tradizioni non possono costituire ragione per chiedere deroga contro le specie protette»

[18 Marzo 2021]

L’Association One Voice e la Ligue pour la protection des oiseaux (Lpo) hanno contestato l’utilizzo di vischio per la cattura di uccelli e avevano impugnato dinanzi al Conseil d’État la normativa che autorizza l’impiego di vischio in alcuni dipartimenti francesi. Si tratta di 5 decreti del 24 settembre 2018 che autorizzano l’impiego del vischio per la cattura dei tordi e merli da impiegare come richiam i venatori. A sostegno dei loro ricorsi, le due associazioni francesi hanno richiamato la violazione delle disposizioni della direttiva Ue Uccelli, in particolare dell’articolo 9 che fissa i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono derogare dal divieto della caccia mediante l’impiego di vischio previsto all’articolo 8 e all’allegato IV, lettera a).

Il Conseil d’État ha interpellato la Corte di giustizia europea per chiedere quale sia la giusta interpretazione delle  disposizioni della direttiva Uccelli. Il rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia europea consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte, ma la sua decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

e nella sua sentenza sull’argomento la Corte Ue  ricorda, anzitutto, che «Nell’attuazione delle disposizioni derogatorie, gli Stati Membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli». E precisa che «Una normativa nazionale che si avvale di un regime derogatorio non soddisfa le condizioni relative all’obbligo di motivazione qualora essa contenga la sola indicazione secondo cui non esiste un’altra soluzione soddisfacente, senza che tale indicazione sia suffragata da una motivazione circostanziata, fondata sulle migliori conoscenze scientifiche in materia».

Poi, la Corte evidenzia che «Sebbene i metodi tradizionali di caccia possano costituire un “impiego misurato” autorizzato dalla direttiva Uccelli, tuttavia, il mantenimento di attività tradizionali non può costituire una deroga autonoma al regime di tutela previsto da tale direttiva».

Infine, la Corte ricorda che «Nell’ambito della verifica da parte dell’autorità competente dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, deve essere effettuata una comparazione delle diverse soluzioni che soddisfano le condizioni del regime derogatorio per determinare quella che risulta più soddisfacente. A tal fine, dal momento che, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione in determinati settori, l’Unione e gli Stati membri devono, ai sensi dell’articolo 13 TFUE, tener pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, è alla luce delle opzioni ragionevoli e delle migliori tecniche disponibili che occorre valutare il carattere sufficiente delle soluzioni alternative».  E la Corte fa notare che soluzioni del genere sembrano esistere e ricorda di aver già avuto occasione di dichiarare che «L’allevamento e la riproduzione in cattività delle specie protette, qualora si rivelino possibili, sono idonei a costituire un’altra soluzione soddisfacente e che il trasporto di uccelli lecitamente catturati o detenuti costituisce parimenti un impiego misurato. A tal riguardo, la circostanza che l’allevamento e la riproduzione in cattività delle specie interessate non siano ancora praticabili su larga scala a causa della normativa nazionale non è di per sé idonea a rimettere in discussione la pertinenza di tali soluzioni».

La Corte ha anche dichiarato che «L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «Uccelli» deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all’articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili». La Corte ricorda, infatti, che «Gli Stati membri possono derogare al divieto di determinati metodi di caccia a condizione, in particolare, che tali metodi consentano la cattura di determinati uccelli in modo selettivo». E, a tal proposito, precisa che «Per valutare la selettività di un metodo, occorre tener conto non soltanto delle modalità di tale metodo e dell’entità delle catture che esso comporta per gli uccelli non bersaglio, ma anche delle sue eventuali conseguenze sulle specie catturate in termini di danni arrecati agli uccelli catturati».

Pertanto, la Corte europea conclude che «Nell’ambito di un metodo di cattura non letale che comporta catture accessorie, il requisito di selettività può essere soddisfatto soltanto qualora queste ultime siano di entità limitata, e cioè riguardino solo un numero molto ridotto di esemplari catturati accidentalmente, per una durata di tempo limitata, e detti esemplari possano essere liberati senza subire danni che non siano trascurabili. Orbene, la Corte constata che è molto verosimile, fatte salve le constatazioni effettuate, da ultimo, dal Conseil d’État, che, nonostante la pulizia, gli uccelli catturati subiscano un danno irreparabile, atteso che il vischio, per sua stessa natura, è idoneo a danneggiare il piumaggio di tutti gli uccelli catturati».

Allain Bougrain Dubourg, presidente della Lpo, ha commengtato: «Quanto tempo e sofferenze perpetrate ci saremmo risparmiati  se l’esecutivo francese non si fosse ostinato a mantenere tradizioni d’altri tempi. Ancora una volta, la Commissione europea ci sta portando in alto!»

Peer la Lpo, che da diversi anni si batte per ottenere il riconoscimento per la natura non selettiva delle trappole con le colle, questa è una grande vittoria e spiega che «L’intrappolamento con la colla comporta l’incollaggio di bastoncini per catturare gli uccelli che dovrebbero rimanere in vita, al fine di usarli come esche. Dopo essere rimasti per settimane al buio, gli uccelli messi in gabbie appese agli alberi e alla luce iniziano a cantare, attirando i loro compagni che vengono uccisi a bruciapelo. Tutti gli uccelli, protetti o meno, vengono così intrappolati: lottano nella colla, prima di essere staccati spruzzando diluenti come la benzina F4. Utilizzando telecamere, l’LPO è stato in grado di dimostrare che non solo questa pratica non è selettiva, ma che molti uccelli, compresi quelli protetti, vengono feriti o addirittura uccisi durante queste manipolazioni».

Per La Lpo, la decisione della Corte Ue  «E’un grande passo avanti per la protezione della natura in Francia. È infatti inconcepibile che la Lpo sia ancora obbligata a presentare ricorsi per porre fine alle pratiche di cattura non selettiva degli uccelli in un Paese che dichiara di voler non solo fermare il declino della biodiversità ma anche di riconquistarla. Nel Sud-Ouest si continua ad intrappolare uccelli con reti e matoles (gabbie metalliche); nel Massif Central vengono spiaccicati con pietre piatte; nelle Ardenne vengono strangolati con lacci e le loro code vengono tirate per farli emettere richiami…  Tutte queste pratiche che continuano con il pretesto delle “tradizioni” consentono la libera vendita di trappole e mascherano numerosi atti di bracconaggio e traffico di piccoli uccelli, a volte per il cibo (spiedini di fringuelli e altri pettirossi) a volte per il canto  (cardellini e altri uccelli canori melodiosi)».

Esulta la Lipu-BirdLife Italia: «E’ con enorme soddisfazione che accogliamo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-900/19 contro la Francia, che ha dichiarato illegittima la cattura degli uccelli con il vischio, in regime di deroga e a fini tradizionali. Le conseguenze sono potenti anche in Italia».

La Lipu, ricorda che la decisione dei giudici europei riguarda non solo un metodo, quello della cattura col vischio, «odioso ed estremamente doloroso per gli uccelli che ne sono vittime», ma anche «In modo più ampio tutte le catture definite “tradizionali” praticate in passato anche in Italia».

Secondo il presidente della Lipu Aldo Verner, «La sentenza riguarda il caso specifico francese ma, per via della natura delle sentenze della Corte europea, ha potente effetto e attuazione in tutti i paesi Europei. Per molti anni la Direttiva Uccelli è stata forzata da vari paesi, Italia inclusa, attraverso la concessione di catture o abbattimenti di uccelli non cacciabili con la motivazione del richiamo a forme venatorie tradizionale. La Lipu, con tutta BirdLife International, si è storicamente battuta contro questa interpretazione errata della direttiva e, grazie anche alla grande campagna del 2008 delle 200mila firme, nonché alle denunce alla Commissione europea, ha contribuito a fermare tutte le deroghe italiane, specie quelle di Lombardia e Veneto. Ora arriva la sentenza della Corte di Giustizia, a chiarire gli ultimi dubbi e scrivere la parola fine alla pratica ormai fuori dalla storia di abbattere piccoli uccelli non cacciabili o catturarli a fini di richiamo vivo. Vale per la Francia, vale per la Lombardia, il Veneto, la Liguria e ogni altra regione d’Italia. Quella di oggi è insomma una pagina fondamentale per la protezione degli uccelli e verso l’affermazione di una cultura della conoscenza e del rispetto della natura».

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