Di chi sono davvero gli agri marmiferi di Massa e Carrara, e cos’è cambiato dal 1751 a oggi

Riceviamo dal M5S e pubblichiamo la relazione di accompagnamento della proposta di delibera per il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale 488/95

[11 Dicembre 2014]

La problematica della distinzione tra agri marmiferi comunali e beni estimati è, più che annosa, secolare, trovando la sua origine da un editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, principessa di Carrara, del I Febbraio 1751.

Con questo editto si stabiliva, per le cave “già descritte negli Estimi dei Particolari” da almeno venti anni “niun diritto pretender mai più possa sopra di esse” e concludeva con “altro non resta se non che ognuno, cui spetta, eseguisca il presente Nostro Regolamento” che sia “registrato al solito libro dei Bandi e della Riforma, a perpetua memoria, ed affinchè sia inviolabilmente osservato come legge perpetua”.

Come si può notare, la terminologia del testo parla chiaro: si dice espressamente che si tratta di un “Regolamento”, che si rivolge ai “Possessori” di cave (e non proprietari) aperte nei terreni di proprietà pubblica “la vicinanza ne’ di cui Agri sono situate”. Già questo basterebbe a risolvere la questione in esame. Bisogna poi aggiungere che un Regolamento (pur con valore di “legge perpetua”) non può “scavalcare” la normativa dello Stato unitario, tanto più che la cosiddetta Legge mineraria, cioè il Regio_Decreto_29_luglio_1927_n.1443, ha normato la materia prevedendo (art. 45) che “Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.” (nel nostro caso le Vicinanze e quindi il Comune). A ulteriore conferma il legislatore dello Stato Unitario, al Titolo VI della Legge mineraria (DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE) ha fatto tabula rasa della normativa previgente con l’art.64 che stabilisce perentoriamente “Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.”. A chiosa poi dell’art.64 la Legge mineraria ha previsto che “Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l’economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.”. Si vede bene che tale legge non specifica “agri marmiferi comunali” perché tutti gli agri dai quali è estraibile marmo sono tali non solo di fatto ma anche ope legis.

Verrebbe quindi da dire: “di cosa stiamo parlando”, eppure le resistenze, già all’epoca devono essere state fortissime se il regolamento anziché essere emanato nel 1928 ha visto “la luce” solo nel 1994, cioè ben 66 anni dopo, mentre per il Comune di Massa è ancora oggi di là da venire.

Dopo tutti questi anni di resistenze il primo sindaco donna della città (e finora unico) è riuscito a fare quello che nessuno aveva avuto il coraggio di, o era riuscito a, fare (prima di lei il tentativo sotto il sindaco Fausto Marchetti era stato letteralmente insabbiato).

Tale Regolamento è poi stato accompagnato dalla Legge regionale n.104 del 05-12-1995 “Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara” che, secondo l’interpretazione di Assindustria locale, riguarderebbe soltanto gli agri marmiferi comunali e non i beni estimati. Questa posizione si basa sul fatto che tale legge, all’art.1 comma 1 così recita:

La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del III comma dell’art. 64 della RD 29.7.1927, n. 1443”. È evidente che, avendo il Comune di Carrara approvato il proprio regolamento antecedentemente all’entrata in vigore di tale legge regionale, il dettato dell’art.64 della Legge mineraria” è completamente adempiuto e quindi “Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.”, come già summenzionato. Tanto che la Legge regionale al comma 2 dell’art.1 prevede che “Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonioindisponibile comunale.”: “gli agri marmiferi nei”: cioè i terreni da cui si estrae il marmo nei comuni…

Se fosse vera la posizione di Assindustria locale (ma anche del nostro “dirigente” del settore marmo”) non si capisce perché l’allora presidente del Consiglio Berlusconi, a nome del Governo abbia fatto ricorso alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimità costituzionale della Legge regionale 104/95 (facendosi tra l’altro un “autogol” clamoroso).

A seguito di questo ricorso la Suprema Corte ha emesso la sentenza n. 488 dell’8 Novembre 1995 con cui si rigetta la questione di legittimità costituzionale della LR 104/95 e si afferma, a pag.5: “L’art. 64  (della Legge mineraria) ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei detti regolamenti” (cioè il succitato Regolamento per la Conces-sione degli Agri Marmiferi Comunali): quindi la legislazione preunitaria (cioè l’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del I Febbraio 1751) è stata abrogata con la delibera n.88 del 29/12/1994.

Non solo, sempre a pag.5 della sentenza si legge: “ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge – e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati – in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell’ambiente.”. A ulteriore chiarimento, la sentenza della Suprema Corte (pag.5) riporta: “l’art. 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha disposto che, ‘a decorrere dal 1 gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali’. A questa regola i Comuni di Massa e Carrara devono fin d’ora uniformarsi, indipendentemente dall’entrata in vigore dei regolamenti più volte ricordati.”. Quindi tutte le concessioni devono essere onerose e temporanee, non come adesso che i beni estimati godono di esenzioni percentuali ed il Regolamento degli agri marmi-feri prevede concessioni di ventinove anni con rinnovo automatico.

Ma siccome ci sono voluti 66 anni per arrivare al Regolamento (anziché un anno), c’era da aspettarsi ulteriori resistenze, che si sono indirizzate su due filoni. Uno è stato l’indebolimento della struttura del Regolamento stesso, perpetrato a più riprese sotto le amministrazioni Segnanini e Conti. L’altro è stato la mancata modifica dell’art.1 del regolamento stesso, laddove si fa riferimento al “catasto estense del 27/11/1824”. Se la formulazione originaria del Regolamento poteva avere un senso, essendo ancora in vigore la normativa preunitaria, rappresentando cioè un atteggiamento di prudenza (dopo 66 anni di immobilismo), le modifiche degli anni successivi avrebbero dovuto essere incentrate sull’art.1 anziché stravolgerne, in taluni casi, l’impostazione. Con le scuse le più varie (in realtà per tutelare gli interessi dei “titolari” di beni estimati o forse per pavidità), anziché attivarsi per rendere onerose e temporanee le concessioni di tutti gli agri marmiferi, le amministrazioni Segnanini, Conti e Zubbani hanno commissionato pareri a esperti di discipline giuridiche che si sono espressi, pur con varie sfumature, sulla questione: l’avv. Piccioli il 25/01/1999, il prof. avv. Barile 9/4/1999, il prof. avv. Batistoni Ferrara il 14/03/2002 e da ultimo il prof. Conte il 14/2/2014.

Ovviamente tutti hanno ritenuto superati i cosiddetti “beni estimati”, ma oggi ancora nessuno ha mosso un dito per rendere giustizia ai nostri concittadini e mettere in pratica il dettato della Suprema Corte, tanto più che, così facendo, si permette di sottrarre alle casse comunali 4 milioni di euro ogni anno, secondo le stime di Legambiente (si tenga conto che la superficie di Beni estimati, ad oggi è di 2.293.802 m2).

È pertanto l’ora di assumersi le proprie responsabilità e di comportarsi, nella gestione di un patrimonio così significativo come gli agri marmiferi, come farebbe un “buon padre di famiglia” per ristabilire un più giusto equilibrio oggi vergognosamente sbilanciato verso un ristrettissimo gruppo di beneficiari.

È per questo che abbiamo attivato il procedimento di delibera, incentrata sulla proprietà pubblica di tutti gli agri marmiferi, sulla temporaneità e sulla onerosità delle concessioni. Si tratta ovviamente di modifiche legate esclusivamente al recepimento delle sentenza della Consulta, in modo da riportare il Regolamento nell’alveo della legalità: ben altre ancora sarebbero le modifiche da apportare, ma, dato che tarda a vedere la luce la nuova Legge regionale in materia di cave e la bozza di nuovo Regolamento comunale tarda ad essere affrontata e discussa, ci sembra più che doveroso intanto eliminare gli aspetti più marcatamente illegali dell’attuale Regolamento, forieri oltretutto di un consistente danno erariale.

di Francesco De Pasquale, per il Gruppo consiliare MoVimento5Stelle Carrara