Senza la Forestale e la Polizia provinciale chi resta a controllare sui reati ambientali?

La competenza della polizia giudiziaria è “rinunciabile” e “facoltativa”?

[21 Agosto 2015]

Dobbiamo chiederci se la competenza per i reati in materia ambientale e/o a tutela della salute pubblica per gli organi di polizia giudiziaria statale e locale è “rinunciabile”  e “facoltativa”.

La domanda sembra paradossale ed irragionevole. Però, attesa la situazione di permanente e antico dibattito – che ancora oggi sussiste – tra molti organi di polizia giudiziaria tra competenze e pretese “incompetenze” per i reati in materia ambientale e/o di tutela della salute pubblica, l’interrogativo  è ormai doveroso, tanto è radicata in alcuni operatori di PG tale convinzione…

Continuiamo  – infatti – ad assistere al fenomeno in base al quale, a fronte del dilagare ormai apparentemente incontrollabile dei crimini ambientali più devastanti, con conseguenze altrettanto drammatiche sulla salute pubblica, anziché vedere un serrare le fila in modo unitario e- soprattutto –  convinto da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali per contrastare questo gravissimo stato di cose, ci sono ancora diversi organi di PG che in sede convegnistica, seminariale e perfino in alcune scuole di polizia istituzionali continuano a sostenere di non essere competenti per la prevenzione e repressione di tali reati. Sostenendo che tali reati sarebbero di competenza esclusiva solo degli organi di PG specializzati.

Sul punto, elevato spesso a principio assoluto e sostenuto a volte con particolare convinzione, sono schierati diversi operatori di polizia giudiziaria appartenenti a forze di polizia non specializzate sia statali che locali.

D’altra parte va detto – senza offesa per nessuno, ma va detto – che non è raro il caso di un cittadino che telefona ad un organo di PG non specializzato per chiedere un intervento per un reato ambientale in atto, e si sente rispondere che loro “non sono competenti” e di rivolgersi ad organo “competente”. Parliamo di reati.

Il “principio” della presunta e possibile “incompetenza” di qualche organo di PG per i reati ambientali ed a danno della salute pubblica è totalmente privo di ogni fondamento logico, prima ancora che giuridico e procedurale, ed anzi totalmente fuori di ogni legittimità – appunto – sostanziale e procedurale.

In questo momento di gravissima diffusione dei crimini ambientali, i quali – oltre ai danni immensi sull’ambiente – causano devastanti danni sulla salute pubblica (che solo un negazionismo di maniera può far finta di ignorare come nesso di collegamento causale),  è oggi impensabile l’atteggiamento di un organo di PG che – a fronte di un reato ambientale – si dichiari “incompetente” e – di fatto – non intervenga per reprimere il reato stesso, operare i sequestri dovuti ed assicurare al sistema penale i responsabili.

Va – dunque – ribadito a chiare lettere che i reati a danno dell’ambiente e/o della salute pubblica sono di competenza obbligatoria “non rinunciabile” e “non facoltativa” di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali, nessuno escluso, anche se non specializzati. E se – in ipotesi – all’interno dell’amministrazione di un corpo di polizia esiste un organo di eccellenza specializzato nel settore, questo non esime il personale operante in via diffusa sul territorio – anche non specializzato – dalla competenza sui reati ambientali e/o a danno della salute pubblica al pari del collega in forza all’unità di eccellenza… Almeno su quei reati palesi, evidenti e solari percepibili in flagranza in via immediata e diretta da una pattuglia non specializzata, il dovere/potere di intervento è diretto e non contestabile. Poi, per ulteriori e più approfonditi accertamenti sarà coinvolto l‘organo di eccellenza, ma il primo intervento in flagranza è doveroso anche per il personale della pattuglia non specializzata.

Il fatto che esistono organi di specialità nel settore che si occupano come mission istituzionale in particolare solo di tali reati, non esime un operatore di PG non specializzato dall’intervenire se ha percezione della flagranza di un reato ambientale e/o a danno della salute pubblica. Tesi opposta è dunque priva di ogni collegamento logico e formale con tutti i codici, nonchè con le leggi speciali di settore. Esportando tale “principio” in altri settori, giungeremmo a dei paradossi estremi del tutto irragionevoli… Si pensi – per fare un esempio – ad una pattuglia non specializzata nel campo antidroga che a fronte di uno spaccio in flagranza eviti l’intervento perché ritenuto di competenza sella sezione specializzata antidroga del proprio corpo di appartenenza… Apparirebbe logico tale atteggiamento? E perché dovrebbe esserlo per un reato ambientale e/o a danno della salute pubblica? Dove è scritta questa procedura in deroga solo per i reati ambientali?

E va detto – perché ormai la gravità della situazione e dei danni per l’ambiente e la salute pubblica è senza precedenti ed in crescita esponenziale – che la posizione di un organo di PG che di fronte ad un reato ambientale e/o a danno della salute pubblica in flagranza (perché segnalato da cittadini o associazioni o rilevato direttamente, ad esempio durante un ordinario servizio di pattugliamento sul territorio) non intervenga deliberatamente sul “principio” (illegittimo) di propria “incompetenza”, a nostro modesto avviso non è puramente solo omissivo, ma – peggio – presenta gli estremi potenziali per ipotizzare un concorso dell’operatore di PG non intervenuto con i responsabili del reato  ambientale non represso; e questo sulla base del disposto dell’art. 40 comma secondo del Codice Penale, atteso che un operatore di PG è indubbiamente a livello istituzionale in una posizione di garanzia per la repressione anche dei reati ambientali e/o a danno della salute pubblica.

Si tratta di un dovere irrinunciabile, non di una scelta opzionale e discrezionale degli organi in questione. Non ottemperare a questo dovere significa agevolare indirettamente la prosecuzione e/o reiterazione del reato.

Sussiste – dunque – il dovere di tutta la PG di denunciare il reato (anche ambientale e/o a danno della salute pubblica) al pubblico ministero competente; ma prima ancora, sussiste il dovere di impedire la prosecuzione e/o reiterazione del reato, e per tutta la PG  in via trasversale tale onere è dinamico ed operativo, nel senso che deve comunque agire “ manu militari ” ed intervenire direttamente per spezzare la prosecuzione della situazione antigiuridica rilevata (anche a danno dell’ambiente e/o della salute pubblica).

Riteniamo che tali punti siano alla base delle regole del codice di procedura penale per gli operatori di polizia giudiziaria a qualunque corpo o amministrazione appartengano, ed analogamente ribadiamo che i reati in materia ambientale e/o a danno della salute pubblica non sono stati derogati dalle regole generali del codice di procedura penale e sono di competenza trasversale, senza che qualcuno possa sostenere deroghe, eccezioni o “incompetenze” di sorta.

di Maurizio Santoloci, Diritto all’ambiente

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