Treni e diritti dei passeggeri, come difendersi in caso di ritardi

[11 Agosto 2014]

Il rapporto di amore-odio con le ferrovie e i loro treni è una peculiarità italiana da anni, per non dire da sempre. E se la necessità di un mezzo di trasporto economico obbligava un tempo alla scelta dei binari, oggi – pur permanendo questo elemento – chi si affida ai treni lo fa anche per una scelta di mobilità più sostenibile, sfuggendo alla maledizione del traffico e del parcheggio. Una scelta virtuosa, ma che presenta il suo contrappasso. Ritardi, cancellazione delle tratte e chi più ne ha più ne metta: solo pochi giorni fa la sola Stazione centrale di Milano ha “intrappolato” centinaia di passeggeri, a causa di un problema al sistema elettrico.

In tempo di vacanze questi disagi si moltiplicano, ma chi dovesse incapparvi può sempre far valere i suoi diritti di viaggiatore. «Vediamo i diritti dei passeggeri – snocciola Primo Mastrantoni, segretario Aduc – in caso di ritardi alla partenza e all’arrivo.

Ritardo in partenza. Se il ritardo e’ superiore a 60 minuti si può scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi, inoltre si ha diritto a pasti sul treno o in stazione e al pernottamento in albergo nel caso il mezzo sia disponibile il giorno successivo.

Ritardo all’arrivo. E’ previsto un indennizzo del 25 % del prezzo del biglietto e della prenotazione in caso di ritardo dal 60mo minuto e del 50% per ritardi dal 120mo minuto. Il risarcimento e’ effettuato entro un mese dalla richiesta e può essere in denaro o bonus.

Per sapere se si ha diritto agli indennizzi ci si può rivolgere alle agenzie di viaggio o ai sistemi informativi della società ferroviaria (Trenitalia, NTV, ecc.). Comunque, occorre fare domanda di rimborso per i ritardi; i moduli possono essere reperiti nelle maggiori stazioni o si può spedire una lettera alla società ferroviaria allegando il biglietto».