Ogm, la patata Amflora non è più commerciabile!

[13 Dicembre 2013]

La patata Ogm Amflora non è più commerciabile, perché non è stata correttamente autorizzata. Lo ha stabilito il Tribunale europeo che – con sentenza di oggi – annulla le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione. Perché la Commissione europea ha violato le relative norme procedurali degli Ogm (Organismi geneticamente modificati).
La vicenda ha inizio quando la società BASF Plant Science GmbH – per mezzo di una sua controllata – ha chiesto alle autorità svedesi di autorizzare l’immissione in commercio della patata geneticamente modificata Amflora, per la coltivazione e l’utilizzo a fini industriali. E ha avviato dinanzi alle autorità dell’Unione una richiesta di autorizzazione relativa alla produzione di mangimi a base di tale patata, che ricomprendeva anche l’ipotesi della presenza accidentale di tracce di Ogm negli alimenti destinati al consumo umano o a quello animale.

La Commissione nel 2005 ha ricevuto alcuni pareri favorevoli da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dunque ha sottoposto le proposte di autorizzazione ai comitati e successivamente, in assenza di un parere da parte di questi ultimi, al Consiglio, il quale non ha adottato alcuna decisione. Però nel corso delle procedure di autorizzazione sono emerse informazioni riguardanti talune incoerenze tra i vari pareri scientifici dell’Efsa. Quindi la Commissione non ha rilasciato alcuna autorizzazione, ma ha deciso di consultare nuovamente l’Efsa. Nel 2009 l’Efsa ha confermato che la patata Amflora non presenta rischi né per la salute umana né per l’ambiente. Così la Commissione ha rilasciato le due autorizzazioni richieste sulla base del parere scientifico consolidato dell’Autorità. Ma a parere dell’Ungheria la patata comporta un rischio per la salute umana e animale nonché per l’ambiente. Per questo ha richiesto l’intervento del Tribunale Ue il quale ha annullato le autorizzazione, dato che la Commissione ha violato in modo sostanziale i suoi obblighi procedurali.
Infatti la Commissione non avendo sottoposto ai comitati competenti i progetti modificati, il parere consolidato dell’Efsa del 2009 e i pareri minoritari non ha consentito ai comitati di prendere posizione né sul parere né sui progetti di decisione modificati. Del resto una motivazione riferita a un nuovo parere dell’Efsa come fondamento scientifico, rappresenta una modifica sostanziale dei progetti rispetto alle loro precedenti versioni. Si configura una nuova valutazione nel merito, e non una mera conferma prettamente formale, delle valutazioni dei rischi contenute nei pareri anteriori. Per questo le decisioni non possono essere considerate identiche ai progetti e alle proposte anteriori.

La normativa europea prevede che gli Ogm possono essere emessi nell’ambiente o immessi in commercio soltanto quando siano autorizzati, a precise condizioni e per usi determinati, previa valutazione scientifica dei rischi. Il regime di autorizzazione europeo prevede due diverse procedure applicabili a seconda dell’uso che si vuole fare degli Ogm. La prima (disciplinata dalla direttiva 2001/18) prevede che il rilascio dell’autorizzazione spetti in linea di principio allo Stato membro cui un’impresa ha notificato la richiesta. Mentre la seconda procedura (istituita dal regolamento n. 1829/2003) per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati prevede che il rilascio dell’autorizzazione spetti all’Unione. Quando viene presentata una richiesta di autorizzazione, la decisione definitiva sull’autorizzazione è adottata dalla Commissione o dal Consiglio, sulla base dei pareri scientifici dell’Efsa. Cosa che accade anche quando, nell’ambito della prima procedura viene sollevata un’obiezione dagli altri Stati membri e dalla Commissione.
In questi casi, la Commissione è assistita da due comitati, composti dai rappresentanti degli Stati, che esprimono il rispettivo parere tenendo conto del parere dell’Efsa. Se il parere del comitato competente è favorevole, la Commissione rilascia l’autorizzazione. In caso contrario, oppure in caso di mancata manifestazione del parere, la Commissione sottopone una proposta di autorizzazione al Consiglio, il quale può esprimere il proprio assenso o opporsi. Se il Consiglio non adotta alcuna decisione, la Commissione rilascia l’autorizzazione.