Una nuova tecnologia per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture

[1 Luglio 2013]

L’alternatore a efficienza di generazione “Valeo Efficient Generation Alternator”, destinato all’utilizzo nei veicoli di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), provvisto di un’efficienza minima del 77%, è  riconosciuto come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di Co2 delle autovetture.

L’Ue ha approvato l’alternatore come tale – in conformità con il regolamento del 2009 sui livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove – e lo ha fatto con decisione di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato.

 “Valeo Efficient Generation Alternator” è un alternatore con un’efficienza minima del 7%, dotato di rettificazione sincrona con transistor a effetto di campo di tipo metallo-ossido-semiconduttore che garantisce un elevato livello di efficienza. Il fornitore Valeo Equipments Electriques Moteur ha inoltrato –  il 18 dicembre 2012 –  una richiesta di approvazione dell’alternatore come tecnologia innovativa.

La domanda è stata ritenuta completa e conforme ai regolamenti del 2009 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative. La decisione dunque, individua il metodo per determinare la riduzione delle emissioni di Co2 conseguibile mediante l’uso dell’alternatore “Valeo Efficient Generation Alternator” in un veicolo di categoria M1. O meglio, stabilisce la procedura di prova per determinare l’efficienza dell’alternatore, la costituzione di un banco di prova, le formule per calcolare la deviazione standard e la determinazione del risparmio di Co2 ai fini della certificazione da parte delle autorità di omologazione.

Del resto l’obiettivo del regolamento del 2009 è quello di definire livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove immatricolate nella Comunità che contribuiscano ad attuare l’approccio comunitario integrato. Un approccio volto a ridurre le emissioni di Co2 dei veicoli leggeri garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno.

Tanto che nella fissazione dei livelli di emissione si tiene conto delle implicazioni per i mercati e per la competitività dei costruttori, dei costi diretti e indiretti gravanti sulle imprese e dei benefici che si ottengono in termini di promozione dell’innovazione e di riduzione del consumo energetico.

Dunque, viene fissato il livello medio delle emissioni di Co2 delle autovetture nuove a 130 g Co2/km, che a partire dal 2020 arriva a 95 g Co2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto. E viene stabilito che nel corso del tempo il quadro sia completato da altre misure, volte a realizzare, nell’ambito dell’approccio comunitario integrato, una riduzione di 10 g Co2/km.

Per raggiungere tale obiettivo lo stesso regolamento prevede la possibilità che un fornitore o un costruttore possano presentare domande per l’approvazione di innovazioni ecocompatibili. Infatti, su richiesta di un fornitore o un costruttore si esaminano i risparmi di Co2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative. Il contributo totale di tali tecnologie intese a ridurre l’obiettivo di emissioni specifiche di un produttore può giungere a un massimo di 7 g Co2/km.

È, poi, la Commissione ad adottare le disposizioni dettagliate in vista di una procedura volta ad approvare tali tecnologie innovative. Le disposizioni dettagliate si basano su una serie di criteri per le tecnologie innovative: il fornitore o il costruttore deve essere responsabile per i risparmi di Co2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative; le tecnologie innovative devono fornire un contributo comprovato alla riduzione di Co2; le tecnologie innovative non devono essere interessate dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione del Co2 o dalle disposizioni obbligatorie dovute ad ulteriori misure complementari nel rispetto di 10 g Co2/km di cui all’articolo 1 o essere obbligatorie in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario.