Aia, illegittime le nuove prescrizioni al di fuori della conferenza di servizio

[19 Febbraio 2015]

Non possono essere dettate prescrizioni successive al provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) svoltosi in conferenza di servizi. Perché è principio consolidato quello per cui la conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa che consente la valutazione congiunta e in unica sede di tutti gli interessi pubblici in gioco.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) – con sentenza n. 564 – in riferimento all’impianto di trattamento dell’acqua di falda (Taf) di una società che opera nel settore farmaceutico.

Per tale impianto la Regione ha rilasciato l’Aia concedendo, però, ad Arpa la facoltà di adottare alcune prescrizioni per il Taf che in sede di conferenza di servizi non sono state precisate. Prescrizioni che secondo la società possono modificare il provvedimento stesso, quando il riesame del provvedimento è ammesso solo in ipotesi specifiche. Una simil possibilità farebbe sorgere, inoltre, il pericolo che l’Arpa stabilisca prescrizioni senza coinvolgere le altre amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in contrasto con la normativa.

Il legislatore del 2006 –  all’articolo 208 Dlgs 152/2006 – prevede il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti all’esito di un’istruttoria che prevede la convocazione obbligatoria di una conferenza di servizi.  Alla conferenza dei servizi partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di  acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.  La ratio perseguita da tale modulo procedimentale è quella di una semplificazione e riduzione dei tempi del procedimento, tramite la concentrazione in un’unica sede delle valutazioni di competenza delle singole Amministrazioni. Attua, dunque i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento cui deve improntarsi l’azione della pubblica amministrazione realizzando anche i corollari di speditezza, economicità, efficacia ed efficienza.

Principi che sarebbero violati se si ammettesse la possibilità che un’amministrazione possa determinarsi ed esprimere il proprio parere al di fuori di questo modulo procedimentale. Del resto la conferenza si configura come sede dell’esame contestuale di tutti gli interessi coinvolti nella questione. In tale sede possono essere prese decisioni che sono il  frutto di discussioni e confronti fra i vari partecipanti.