Anche le associazioni ambientaliste possono impugnare atti amministrativi

[31 Ottobre 2013]

Le associazioni ambientaliste riconosciute possono impugnare gli atti amministrativi generali di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria quando incidono negativamente su profili ambientali.

Lo ribadisce il Tribunale amministrativo della Lombardia  – con sentenza 22 ottobre 2013, n. 2336 -in riferimento alla scelta operata dal Comune di Sedriano. Il Comune ha, infatti approvato il Programma Integrato di Intervento (PII) denominato “Cascine San Giuseppe – Villa Colombo”, con il quale ha consentito la realizzazione, nei pressi del Parco Agricolo Sud Milano, su una superficie di circa 27.000 mq sino ad allora destinati ad attività agricola, di un nuovo insediamento prevalentemente residenziale di oltre 42.000 mc.

Legambiente Onlus ha impugnato l’atto. Perché così facendo si consentirebbe un eccessivo consumo di suolo, che, fra l’altro, ha una sua valenza ecologica per la stretta vicinanza sia ad ambiti di tutela e valorizzazione paesistica, sia a territori agricoli di cintura metropolitana protetti dalle norme del Parco.

Dalla loro la Regione Lombardia, il Comune di Sedriano e la Provincia di Milano, si difendono eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e d’interesse da parte dell’Organizzazione.

La legittimazione delle associazioni ambientaliste di livello nazionale a impugnare atti amministrativi in materia ambientale deriva direttamente dalla legge che attribuisce tale facoltà alle associazioni iscritte nell’apposito elenco ministeriale, nel quale figura anche Legambiente. Tale legittimazione è estesa non solo agli atti dichiaratamente inerenti alla materia ambientale, ma anche a quelli che – come nel caso in esame –  incidono sulla qualità della vita in un dato territorio. Infatti alle associazioni di protezione ambientale la legge attribuisce la legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, per tutelare finalità (di protezione dell’ambiente) che sono proprie dell’amministrazione dello Stato. In tal modo costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118, ultimo comma, Costituzione.

Non è possibile, dunque, limitare la legittimazione delle associazioni, per esempio, soltanto alla tutela paesistica, che è una delle tante specie della protezione ambientale. Le associazioni, infatti, possono agire in giudizio non solo, per la tutela degli interessi ambientali “in senso stretto”, ma anche per quelli ambientali “in senso lato”, comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione del paesaggio urbano, rurale, naturale, dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri.

Se si ammettesse la preclusione dell’accesso dei rimedi giurisdizionali da parte delle associazioni ambientaliste, la fondamentale attività di tutela degli interessi relativi a beni collettivi e comuni risulterebbe gravemente menomata. Fra l’altro le associazioni – in generale molto meglio delle singole persone fisiche – sono in grado di cogliere la dimensione superindividuale degli interessi tutelati e delle relative lesioni ascrivibili ad atti amministrativi (in ipotesi) illegittimi.