Appalti pubblici: ecco i Cam per gli arredi, l’edilizia e i prodotti tessili

Si ampliano i Criteri ambientali minimi, ma chi li fa rispettare?

[30 Gennaio 2017]

Sono arrivati i Criteri ambientali minimi (Cam) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per  la  nuova costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  di  edifici  pubblici; per la fornitura e il servizio  di  noleggio  di  arredi  per  interni e di prodotti tessili. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato tali criteri con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato scorso.

I criteri – contenuti in tre documenti distinti allegati al decreto – sono parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Pan Gpp).

I documento riportano alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.

Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.

I criteri ambientali sono definiti “minimi” perché tengono conto dell’esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall’offerta del mercato di riferimento.

Per quanto riguarda i criteri ambientali riportati nella sezione “criteri di aggiudicazione (criteri premianti)”, le stazioni appaltanti sono tenute a tenerne conto quali elementi tecnici per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte, volti a migliorare, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, sociali e innovative con rilievo ambientale, la fornitura degli arredi per interni oggetto di gara. In tal caso permane nella discrezionalità della stazione appaltante quella di scegliere di utilizzare uno o più dei criteri ambientali individuati in questo documento.

Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, è necessaria una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Nel sito del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, nella pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

In Italia è il decreto legislativo numero 50 del 2016 che disciplina l’aggiudicazione “dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Un decreto che recepisce la disciplina europea in materia contenuta in una serie di direttive del 2014.

Il decreto, dunque, disciplina l’applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscano agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Prevede che lo realizzino attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi. Tale obbligo si applica, alle categorie di forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali “premianti” per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte.

Nonostante la normativa sia andata affinandosi, non ha però superato il principale scoglio per la sua reale applicazione all’interno della Pa, ad ogni livello: senza un quadro sanzionatorio efficace per gli adempienti, il Gpp rimane spesso nel limbo delle buone intenzioni.