Appalti pubblici, ecco i criteri ambientali minimi per sanificare le strutture sanitarie

[10 Novembre 2016]

Sono arrivati i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato tali criteri con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.

I criteri – contenuti in un documento allegato al decreto – sono parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Pan Gpp). L’ambito di applicazione del documento è il servizio di “sanificazione”, quando è reso in strutture sanitarie, in ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati.

Per “sanificazione” delle superfici ambientali, si intende l’insieme di tutte le procedure volte a renderle igienicamente idonee per gli operatori e gli utenti. Tale obiettivo viene raggiunto tramite appropriate procedure di pulizia e disinfezione, da attuarsi in base al rischio di infezione. Dove, per “pulizia” si intende la rimozione, in genere con l’utilizzo di acqua e detergenti o prodotti enzimatici, dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) dalle superfici mattiniate, comprese quelle dei dispositivi medici, mediante un processo manuale o meccanico, per un lasso di tempo appropriato. E dove per “disinfezione” si intende la distruzione termica o chimica di patogeni e altri tipi di inicrorganismi, a eccezione delle spore batteriche, presenti sulle superfici inanimate, comprese quelle dei dispositivi medici.

In ambito ospedaliero le attività di sanificazione delle superfici ambientali hanno l’obiettivo di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro limiti igienicamente accettabili in relazione al tipo di zona da trattare (ad es. aree a bassa carica microbica come le sale operatorie, aree pulite quali zone induzione o risveglio nei blocchi operatori, ecc.), da conseguire tramite diverse e dettagliate procedure.

In tale contesto, questo documento definisce le “considerazioni ambientali” individuate per diverse fasi di definizione della procedura di gara che consentono di migliorare dal punto di vista ambientale il servizio, tenendo conto di assicurare il livello di igiene appropriato alla destinazione cui si riferisce. La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata a partire dalla descrizione dell’oggetto dell’appalto, indicando altresì il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati. Ciò dovrebbe facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, perché rende immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Inoltre, al fine di promuovere un’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti, il documento riporta le informazioni e la documentazione per partecipazione alla gara, i mezzi di prova da richiedere in caso l’offerente sia sprovvisto di mezzi di presunzione di conformità quali, ad esempio, le etichette ambientali e sono indicate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

In Italia è il decreto legislativo numero 50 del 2016 che disciplina l’aggiudicazione “dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. E che quindi recepisce la disciplina europea contenuta in una serie di direttive del 2014.

Il decreto in questione disciplina l’applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscano agli obiettivi ambientali previsti dal Pan Gpp. Prevede che lo realizzino attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi. Tale obbligo si applica, alle categorie di forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta. Secondo il decreto possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui e’ riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.