Biocidi, dalla Commissione Ue via libera alla 1R-trans Fenotrina

[22 Luglio 2013]

La 1R-trans Fenotrina può essere utilizzato come principio attivo nei biocidi. La Commissione europea, con un nuova direttiva che modifica quella dei biocidi, ha deciso di iscrivere la sostanza nell’apposito elenco (contenuto nell’allegato I della direttiva 98/8/ce relativa all’immissione sul mercato  dei biocidi).

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 31 Agosto 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva, ma applicheranno tali disposizioni a decorrere dal primo settembre 2015. In tal modo gli Stati stessi e le parti interessate avranno la possibilità di prepararsi per soddisfare i nuovi obblighi e i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo potranno beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati.

Per effetto della nuova direttiva la d-Fenotrina è utilizzabile come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Ma dai dati presentati ai fini della valutazione è stato possibile trarre conclusioni soltanto in merito ad una determinata forma di d-Fenotrina, ossia una sostanza contenente almeno l’89 % p/p di 1R-trans Fenotrina. A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi e scenari di esposizione. Quindi è necessario che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni dei prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

Del resto i biocidi, che sono utilizzati per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati, possono creare una serie di rischi per la salute e l’ambiente.

Dunque, alla luce dei rischi rilevati per la salute umana, è opportuno che siano definite procedure operative sicure per l’applicazione a volume ultra basso (Ulv) e che i prodotti siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Visti i rischi evidenziati per l’ambiente, è necessario che le autorizzazioni dei prodotti siano subordinate ad adeguate misure di riduzione del rischio per proteggere le api mellifere.

Per i prodotti contenenti 1R-trans Fenotrina che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (Lmr) o di modificare quelli esistenti, nonché adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli Lmr applicabili non siano superati.